Solo per voi…copia autentica immediata!

(L’immagine è di szerbijn – cc)

Grazie a una recentissima modifica legislativa (e ai nostri potenti mezzi 🙂 )  finalmente possiamo offrire ai nostri clienti un nuovo utilissimo servizio.

Da oggi infatti possiamo rilasciarvi senza attese -direttamente dal nostro studio- copie conformi (“autentiche”) dei provvedimenti (sentenze, ordinanze, omologhe etc.) pronunciati nelle cause che vi riguardano, non appena depositati dal giudice!

In termini pratici, questo vi permetterà di avere subito in mano una copia autentica completa del provvedimento che vi interessa; dunque almeno un mese primadi quanto normalmente s’impiegava a causa delle lungaggini del tribunale!

Ovviamente parliamo solo delle cause in cui vi rappresentiamo come difensori.

Un motivo in più per sceglierci!

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Ti serve la nostra consulenza qualificata?
Oppure… ti hanno fatto causa? O devi farla tu?
Contàttaci ora
(dal sito, via mail o chiamando 0656320610).
Siamo pronti a tutelarti al massimo.

 

 

Si riparte!

Eccoci tornati!

Terminata la meritata pausa estiva, siamo di nuovo pienamente operativi e… a tua disposizione.

Se hai bisogno di noi, contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso.

Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare sul tuo caso e potrai meglio valutare il da farsi.

 

Pausa estiva…

 1016589_10200917217804637_668165371_n[1]Anche quest’anno, senza aver quasi avuto il tempo di rendercene conto, ci ritroviamo alle soglie della pausa estiva.
Come certo saprete i tribunali -grazie a una legge che ormai ha più di quarant’anni- riducono al minimo la loro attività (salvo insopprimibili urgenze)  nel periodo 1/8-15/9; ed è un bene per tutti, in primis… per gli assistiti.

Per noi quella da settembre 2012 a oggi è stata una stagione ricca di soddisfazioni ma anche assai impegnativa, piena di cambiamenti e di nuove sfide. Arriviamo dunque a fine luglio stanchi ma soddisfatti, e sicuri di poter fare ancora meglio alla ripresa delle consuete fatiche.

Vi ricordiamo che resta sempre attivo il canale delle prenotazioni degli appuntamenti via internet; chi è interessato a un appuntamento per una consulenza (ad esempio per una separazione) può senz’altro scriverci una mail di richiesta, lasciando i suoi recapiti.
Richiameremo gl’interessati a fine agosto, per fissare gli appuntamenti seguendo l’ordine di arrivo delle mail.

La nostra attività riprenderà appieno dal 2 settembre. Nel frattempo… buona estate!

10 RISPOSTE SU COME OTTENERE IL MANTENIMENTO DAL CONIUGE CHE NON PAGA

cofanetto vuoto con fede

In un recente commento a questo precedente articolo una nostra lettrice poneva diverse questioni in tema di assegno di mantenimento e di suo mancato pagamento; l’argomento in realtà interessa molti, sicché abbiamo deciso di dedicargli un articolo apposito sul sito, con un taglio assai pratico (per ‘non addetti ai lavori’) e –si spera- chiaro (domanda/risposta).
Siete invitati a commentare (e volendo a condividere liberamente l’articolo, citando ovviamente la fonte con un link).

Diteci anche se vi piacciono articoli scritti così (così sapremo se scriverne ancora di questo tipo).

1-  Mio marito / moglie non mi paga più il mantenimento. Può farlo?

No. Non senza un provvedimento del tribunale che modifichi le condizioni fino ad oggi presenti.

2-  E se non mi paga, pur essendovi tenuto e avendone la possibilità?

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.

3-  E se ufficialmente il coniuge risulta disoccupato?

Non conta (solo) quello che risulta ufficialmente, ma vale il reddito effettivo della persona, dichiarato o meno che sia.
E’ sempre possibile, in corso di causa, ricostruire tramite un bravo avvocato matrimonialista le prove dell’esistenza di redditi non dichiarati e richiedere accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (i cd. prestanome: di solito parenti, amici o… nuovi amori).

Accertamenti e ricerche sono possibili anche in momenti successivi alla causa; costano (in misura variabile) ma spesso ci danno elementi ottimi per aggredire beni ‘nascosti’.

Anche qui, un avvocato esperto aiuta.

4-  Posso denunciarlo/a se non paga il mantenimento?

In generale, si prevede il reato (art.570 cp -Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per cui:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)”

Perciò di sicuro si può denunciare chi non paga: però il risultato finale (massimo) sarà una condanna penale, non un pagamento effettivo di somme.

5-  Ho diritto agli arretrati?

Certamente sì. Si risponde dei debiti coi propri beni presenti e futuri, perciò chi non paga ora pagherà (e cogli interessi). Non si dimentichi poi il diritto all’aggiornamento ISTAT dell’assegno.

6-  Si prescrivono i crediti per alimenti / mantenimento?

Sì. Vanno richiesti entro cinque anni (ad es. nel maggio ’13 posso richiedere gli arretrati risalenti fino al maggio 2008). Con alcune precisazioni:

– la prescrizione va eccepita da chi doveva pagare (altrimenti non scatta automaticamente);
– se si è ricevuto il pagamento di un debito prescritto il denaro non va restituito;
– comunque basta una semplice richiesta scritta arrivata all’interessato/a entro i cinque anni (una raccomandata a/r o una PEC) per azzerare il periodo trascorso e far ripartire altri cinque anni.

Chiedete perciò sempre per iscritto!

7-  Posso fargli/le  vendere la casa, l’auto, la barca etc.?

Sì. Le procedure per farlo ci sono, costano e non sono brevi ma se il bene vale alla fine si recuperano anche le spese del procedimento.

8-  Posso ipotecare la sua casa / ufficio / terreno?

Sì. Posso far mettere un’ipoteca sugl’immobili di proprietà dell’inadempiente, e dura vent’anni.

9-  E se si tratta di beni cointestati con altra persona?

Non cambia, si possono sempre ipotecare e/o far vendere anche beni cointestati, con procedure apposite che un avvocato esperto ben conosce.

10-  Non ho i soldi per pagarmi un avvocato.

A questo risponde un nostro video ‘classico; però alla luce delle intervenute modifiche legislative vi sono ora dubbi sulla praticabilità del patto di quota lite (il resto del discorso conserva la sua validità).

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[L’immagine è di  icronticprime (cc) ]