La separazione? Esiste (quasi) solo da noi.

 

Un interessante articolo sul sito dell’ANSA ribadisce quanto sia ‘anomalo’ rispetto al resto d’Europa il nostro iter processuale in materia di crisi del matrimonio.

E una efficace mappa mostra come In buona sostanza solo in Italia, Polonia, Malta e Irlanda del Nord la separazione rappresenti un passaggio obbligato per potersi poi divorziare.

Davvero non si capisce perché la coppia in crisi debba sobbarcarsi un doppio estenuante processo (con ingenti oneri non solo economici ma anche -e forse soprattutto- personali) per poter porre fine formalmente a una  vicenda umana e sentimentale conclusa invece ormai da tempo.

Non ci crederete, ma queste norme non piacciono nemmeno agli avvocati… non a quelli del nostro studio, almeno.

 

 

 

SEPARAZIONE VELOCE E DIVORZIO VELOCE: CON NOI SUBITO!

items_storia_m[1]Grazie all’avvenuta pubblicazione in G.U., è’ finalmente entrato in vigore il decreto giustizia come modificato dalle Camere, che prevede tra l’altro le nuove procedure cd. di ‘divorzio veloce’ e ‘separazione veloce’.

DA OGGI DUNQUE POSSIAMO CONSENTIRE A TUTTI,

ANCHE ALLE COPPIE CON FIGLI , DI:

SEPARARSI / DIVORZIARE / MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

DIRETTAMENTE NEL NOSTRO STUDIO, SENZA DOVER ANDARE IN TRIBUNALE E SENZA PIU’ TUTTI QUEI MESI D’INUTILE ATTESA E SOFFERENZA ai quali costringeva la vecchia procedura giudiziaria.
SIAMO GIA’ OPERATIVI (e in effetti le richieste d’appuntamento in queste ore si moltiplicano).

Se avete questa esigenza dunque VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite questa pagina facebook, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia!
VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.
A questo link c’è la possibilità di scaricare la gazzetta ufficiale col testo definitivo (che risulta assai “tecnico” per i non addetti ai lavori) – il testo coordinato parte a pag.101.

IL DIVORZIO FACILE ANCHE PER CHI HA FIGLI E’ ORA LEGGE DELLO STATO.

mediazOggi 6 novembre si è infine arrivati alla definitiva conversione in legge del D.L. sulla giustizia che prevede -tra le altre novità- anche la possibilità, definitivamente sancita, di separarsi o divorziare presso lo studio del proprio avvocato, senza necessità di andare in tribunale.

Si è ora prevista questa possibilità ANCHE PER LE COPPIE CON FIGLI.

Come sapete avevamo già attivato la procedura (in forza del decreto legge) per le coppie senza figli (il nostro video che spiegava tutto è qui).

Il nostro studio perciò è già operativo per permettere agli interessati di fare uso da subito di questa nuova procedura, che può far risparmiare fino a un anno di tempo rispetto alle normali procedure di tribunale.

 

SE DUNQUE AVETE DECISO DI:

  • separarvi consensualmente, o
  • divorziare consensualmente, o ancora
  • modificare di comune accordo le attuali condizioni in vigore di separazione o di divorzio

VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.

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DI seguito un estratto dal sito ufficiale della Camera dei Deputati:

E’ poi regolata una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all’accordo.

La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

 

 

 

COME SEPARARSI O DIVORZIARE IN UN SOLO GIORNO SENZA GIUDICE !

Il momento della separazione è molto delicato per entrambi i coniugi. Tra le mille difficoltà che si affrontano c’è anche quella di un procedimento in tribunale molto lungo e complesso; anche quando si è deciso per una separazione consensuale -che ricordiamo essere la scelta da preferire- passano almeno 5 o 6 mesi dal raggiungimento dell’accordo nello studio dell’avvocato fino all’effettiva comparizione davanti al giudice in tribunale.

Da oggi questo non è più vero, perché c’è una nuova legge che permette di separarsi o divorziare direttamente nello studio dell’avvocato, senza più dover andare in Tribunale e senza lunghe attese.

Questo tipo di procedura -velocissima- è utilizzabile SEMPRE, purché ci sia l’accordo dei coniugi sulle condizioni (se l’accordo già non c’è vi aiutiamo noi a raggiungerlo).

NOI SIAMO IN GRADO DI FARVI SEPARARE O DIVORZIARE IN SOLE 24 ORE.

ANCHE SE CI SONO FIGLI (MINORENNI O MAGGIORENNI CHE SIANO).

Come opera il nostro studio?

In modo semplicissimo e… rapidissimo:

NEL GIRO QUINDI DI 24 ORE DAL RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO I CONIUGI POSSONO EFFETTIVAMENTE FIRMARE E CONCLUDERE LA LORO SEPARAZIONE O IL LORO DIVORZIO E COMINCIARE SUBITO IL LORO NUOVO PERCORSO DI VITA

  1.  contattiamo i coniugi che si sono rivolti a noi per una procedura di separazione o divorzio consensuale e li convochiamo in studio per raggiungere un accordo concreto;
  2. nel momento in cui siamo certi di aver definito insieme a loro un accordo equilibrato in base alle loro esigenze e necessità, questo accordo viene da noi immediatamente elaborato in forma scritta e può essere siglato sin dal giorno successivo alla chiusura della trattativa;
  3. nel giro quindi di ventiquattr’ore dal raggiungimento dell’accordo i coniugi possono effettivamente firmare il loro separazione / divorzio e cominciare il nuovo percorso di vita secondo le regole che hanno stabilito insieme grazie all’opera dei loro avvocati;
  4. l’accordo di separazione / divorzio è immediatamente operativo e valido per la legge italiana;
  5. entro dieci giorni, il vostro accordo viene poi trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile competente per la trascrizione nei Pubblici Registri.

Una vera rivoluzione.

Diventa dunque fondamentale  avere un avvocato competente in materia di famiglia, che indirizzi bene su quelle che sono le scelte più opportune per l’uno e per l’altro coniuge. Ed eviti ingiustizie piccole o grandi, che nell’immediato magari possono sfuggire a un esame superficiale ma invece si rivelano poi decisive per la corretta gestione dei rapporti fra coniugi da lì in avanti.

LO STESSO PROCEDIMENTO CONSENTE AI SEPARATI DI DIVORZIARE  O MODIFICARE LE CONDIZIONI DELLA VECCHIA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO PRESSO IL NOSTRO STUDIO IN SOLE 24 ORE.

Ricordiamo che un accordo (anche sbagliato o non equilibrato) stipulato dall’avvocato o dal giudice non si può modificare se non cambiano le situazioni economiche sottostanti, perché la legge ritiene che voi abbiate ritenuto congrua quella definizione di rapporti.

Se dunque avete già deciso di separarvi o divorziare, Vi consigliamo senz’altro di contattarci (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it o la nostra pagina Facebook), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.

 

 

 

 

NULLITA’ DEL MATRIMONIO, FINALMENTE UNO STOP ALLA SACRA ROTA

Avvocato, ho sentito dire che rivolgendosi alla sacra rota mia moglie non prenderà gli alimenti, possiamo farlo anche noi?”

La domanda (quasi sempre in questi termini espliciti) ci viene rivolta spesso, da mariti (o anche da mogli, nell’ultimo periodo) all’affannosa ricerca di sistemi più o meno tortuosi per evitarsi di corrispondere somme al non più amato coniuge.

Intanto, diciamo che è una filosofia che comprendiamo ma non condividiamo; qui come in altri settori non c’è da essere più o meno ‘furbi’, semplicemente c’è da far valere i propri diritti in un senso o nell’altro (e dunque non pagare se all’altro per legge non spetta; pagare solo il giusto, qualora si sia tenuti). Le norme in materia, se ben applicate, assicurano giustizia.

Tornando al nostro argomento: effettivamente –almeno fino a ieri- uno dei più praticati stratagemmi per evitare di dover corrispondere alimenti al coniuge in caso di separazione era quello di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio.

Non stiamo parlando dei pochissimi casi in cui a muovere gli interessati è un reale insopprimibile bisogno di porre nel nulla un sacramento per fondati motivi squisitamente religiosi; quello che interessa qui è il caso -purtroppo assai diffuso- del marito (o in qualche caso della moglie) che si rivolge alla Rota romana (questo il nome corretto) per far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per motivi d’interesse economico.

A i non addetti ai lavori questa distinzione tra nullità ecclesiastica e divorzio civile sfugge, perché nella sostanza si ha sempre la fine del vincolo matrimoniale a suo tempo contratto in chiesa.

Se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio.

Gli effetti dell’una e dell’altra pronuncia però sono ben diversi; o almeno lo sono stati fino a pochi giorni fa.

Una sentenza di nullità ecclesiastica (poi recepita nel nostro ordinamento con una sentenza di delibazione, in pratica poco più di un controllo formale) fa cadere il vincolo del matrimonio dall’origine; in pratica è come se un matrimonio non ci fosse mai stato. 

Dal punto di vista degli alimenti e del mantenimento questo ha conseguenze drammatiche per il coniuge svantaggiato che secondo la legge italiana avrebbe diritto a un assegno di mantenimento, perché se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio, salve poche eccezioni (limitate nel tempo e comunque nella casistica) di cui faremo a meno di accennare.

Nella pratica ci si trovava dunque a dover fronteggiare, nel corso di un procedimento civile italiano, la concreta minaccia che tutto venisse posto nel nulla a causa di una sentenza “straniera”, pronunciata da un tribunale assai diverso da quelli che conosciamo, per di più basata su criteri di giudizio spesso assai diversi e distanti da quelli della legge italiana.

Da oggi non è più così.

Le sezioni unite della corte di Cassazione, infatti, con una sentenza (16379/14) che sicuramente farà epoca e solleverà proteste degne di miglior causa, hanno finalmente sancito in modo chiaro e inequivocabile il principio per cui

Ora le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni.

le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni. Lo impedisce innanzitutto la nostra Costituzione.

Finalmente dunque la tutela dei diritti e delle rispettive ragioni dei coniugi torna ad essere oggetto di esame e decisione pressoché esclusivi del giudice civile italiano, secondo le leggi laiche del nostro ordinamento e con tutte le garanzie che le nostre norme assicurano in modo lodevole al coniuge svantaggiato separato o divorziato.

Attenti però; il vostro avvocato dovrà opporsi tempestivamente e nel modo tecnicamente corretto alla sentenza ecclesiastica, altrimenti il giudice non potrà di sua iniziativa rifiutarsi di accettare la sentenza ecclesiastica e anzi dovrà necessariamente applicarla.

Ancora un buon motivo per scegliersi un ottimo avvocato matrimonialista.

Stai pensando di separarti? 

Se hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

Ti aspettiamo per tutelarti al massimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine: “GVasiCancelleriaengr”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons

 

 

Solo per voi…copia autentica immediata!

(L’immagine è di szerbijn – cc)

Grazie a una recentissima modifica legislativa (e ai nostri potenti mezzi 🙂 )  finalmente possiamo offrire ai nostri clienti un nuovo utilissimo servizio.

Da oggi infatti possiamo rilasciarvi senza attese -direttamente dal nostro studio- copie conformi (“autentiche”) dei provvedimenti (sentenze, ordinanze, omologhe etc.) pronunciati nelle cause che vi riguardano, non appena depositati dal giudice!

In termini pratici, questo vi permetterà di avere subito in mano una copia autentica completa del provvedimento che vi interessa; dunque almeno un mese primadi quanto normalmente s’impiegava a causa delle lungaggini del tribunale!

Ovviamente parliamo solo delle cause in cui vi rappresentiamo come difensori.

Un motivo in più per sceglierci!

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Ti serve la nostra consulenza qualificata?
Oppure… ti hanno fatto causa? O devi farla tu?
Contàttaci ora
(dal sito, via mail o chiamando 0656320610).
Siamo pronti a tutelarti al massimo.

 

 

Cosa succede-davvero-all’ udienza di separazione?

Sono in molti a chiedersi, non senza un certo timore, che cosa accada veramente all’interno dell’aula durante un’ udienza di separazione consensuale.

In verità non c’è nulla da temere, perché -se il vostro avvocato matrimonialista ha ben lavorato nel predisporre il ricorso- la partecipazione all’udienza si riduce a una (sia pur indispensabile) formalità.

Solitamente i tribunali predispongono delle aule apposite (o almeno degli orari separati) in cui ascoltare i coniugi che si separano e nella stanza, in cui sono già presenti il giudice e il suo assistente, entrano solo i soggetti interessati da quel singolo procedimento (e i loro avvocati). Non c’è insomma la calca che purtroppo caratterizza normalmente le udienze di un processo civile.

In astratto la procedura prevede che il giudice ascolti prima l’uno e poi l’altro coniuge separatamente, per capire se persista la volontà di separarsi; poi dovrebbe procedere a un tentativo di conciliazione tra le parti.

Come è facile intuire, la loro effettiva volontà i coniugi la manifestano già solo col fatto stesso di essere comparsi quel giorno in tribunale; sicché assai spesso si omette questo inutile passaggio formale, con notevole vantaggio per i tempi di discussione, ed entrambi i coniugi insieme con il loro avvocato (o coi loro avvocati, nel caso ognuno dei due si sia fatto assistere separatamente) entrano insieme nell’aula di udienza.  

Se il vostro avvocato matrimonialista ha ben lavorato nel predisporre il ricorso, la partecipazione all’udienza si riduce a una (sia pur indispensabile) formalità.

Verificata l’identità delle persone comparse, il giudice (“il Presidente”) dà lettura delle condizioni a suo tempo fissate nel ricorso di separazione come riprodotte anche nel verbale di quella mattina.

[Teoricamente il verbale dovrebbe essere stilato in udienza; nella pratica, assai spesso è il vostro avvocato a predisporlo prima che si entri in aula, abbreviando così a vostro vantaggio i tempi dell’udienza, nella quale se tutto è a posto si dovranno soltanto effettuare piccole correzioni o integrazioni al testo già pronto.]

Il giudice sottopone alle parti e ai loro difensori le eventuali modifiche all’accordo che ritenga opportune, dopodiché trattiene il fascicolo per ‘riferire al collegio’.

Il provvedimento che interessa i coniugi (la cd. ‘omologa’ della separazione) non sarà infatti pronunciato quella mattina, ma qualche settimana dopo (a Roma ad es. passano in media 20/30 giorni dalla comparizione); e sarà emesso da un Tribunale composto da tre giudici (compreso quello che aveva ascoltato i coniugi quella mattina).

Depositato il provvedimento, passeranno ancora circa due mesi prima che gl’interessati ne possano avere materialmente in mano una copia; il nostro studio quando possibile evita ai propri clienti una ulteriore gita dall’avvocato, provvedendo a trasmettere direttamente copia della separazione per posta elettronica.

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Stai pensando di separarti? Clicca qui.

Hai già deciso di separarti?
Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

 

 

L’immagine è del Center for Jewish History, NYC

 

 

 

 

QUANTO TEMPO CI VUOLE DAVVERO PER SEPARARSI CONSENSUALMENTE?

Quanto tempo ci vuole per separarsi consensualmente?

Una risposta ‘generale’ potete subito averla consultando la nostra infografica sui due tipi di separazione.

Nella separazione consensuale basta una sola udienza in Tribunale; ma per arrivare davanti al giudice, occorre prima:

-che sia stato discusso l’accordo col proprio coniuge, guidati da un avvocato matrimonialista;

-che sia stato preparato il ricorso da parte dell’avvocato;

-che il ricorso sia stato presentato (“iscritto”) in Tribunale;

-che il ricorso sia stato assegnato a un giudice;

-che quest’ultimo abbia fissato l’udienza alla quale dovranno comparire i coniugi col loro avvocato.

Ma.. in pratica?

In pratica da quando si contatta un avvocato a quando si ottiene il provvedimento del tribunale passano alcuni mesi, in parte di durata variabile (quelli della trattativa tra le parti) in parte di durata pressoché costante (quelli che passano dalla presentazione del ricorso all’effettiva udienza, ad es, a Roma pari in media a quattro/cinque mesi).

Un esempio pratico: dopo circa un mese tra trattative e redazione del ricorso, una separazione consensuale iscritta (presentata in tribunale) ieri vedrà i coniugi comparire davanti al giudice a fine maggio.

Stai pensando di separarti? Tieni conto anche di questi fattori; e considera anche che sostanzialmente in tribunale non si discutono separazioni consensuali nel periodo estivo (1 agosto – 15 settembre).

Se dunque hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

 

 

[L’immagine è di h.koppdelaney (cc)]

Un posto di lavoro… entro domani!

2046772495_da41965238Trovare un posto di lavoro, di questi tempi, è tutt’altro che facile.

Nel consultare le news dell’Ordine degli avvocati di Roma, ritrovo oggi questa segnalazione per il

RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Occhio, scade alle ore 12,00 del giorno 29 novembre 2013!

Eccone il testo.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma rende noto che è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato, da inserire all’interno dell’Ente, secondo le necessità.

 

In particolare il bando è finalizzato alla selezione della figura qualifica funzionale “A” Contratto Collettivo Nazionale Enti Pubblici non Economici.

 

Requisiti richiesti – I candidati che intendono presentare domanda per partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti base per l’ammissione alla selezione, a pena di esclusione:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) possesso di diploma di scuola media-superiore.

 

Domanda di partecipazione – I candidati in possesso dei requisiti richiesti, che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma apposita domanda, completa di tutti i riferimenti personali e di eventuali recapiti (compresa residenza, domicilio – se diverso dalla residenza, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita e codice fiscale), corredata dal proprio curriculum vitae e studiorum in formato europeo, scritto in lingua italiana con allegata fototessera; idonea documentazione o autocertificazione a norma di legge attestante il possesso dei titoli professionali sopracitati e fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

 

La consegna dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo consiglio@ordineavvocatiroma.org con l’indicazione del seguente oggetto: “avviso di selezione personale a tempo determinato” ovvero a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo fax al numero 06.6864837 ovvero mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (raccomandata a mano), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

                                                                                 

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 29 novembre 2013.

 

Valutazione – L’Ufficio competente procederà alla valutazione dei curricula presentati nonché ad effettuare l’eventuale colloquio, finalizzato a valutare attitudini e competenze critiche per l’espletamento dell’incarico.

 

Conferimento dell’incarico – Al termine della procedura di valutazione, gli incarichi saranno conferiti con provvedimento del Consiglio e i candidati selezionati saranno personalmente contattati per la stipula dei relativi contratti individuali.

In bocca al lupo!

[La foto è di Marco Crocoli, CC]

L’errore peggiore? Rimandare una decisione.

A essere indecisi sul da farsi -e a rimandare una scelta personale o lavorativa- sono spesso i nostri assistiti; e ciò anche quando in cuor loro sanno bene quale sia la via da prendere.
Anche noi avvocati del resto, nella nostra vita oltre il lavoro, commettiamo spesso lo stesso errore.
Rinviare una decisione importante è comodo, nell’immediato. Ma assai dannoso, in prospettiva.
E il tempo è in assoluto il nostro bene più prezioso, come suggeriva Seneca in questa indimenticabile lettera che v’invitiamo a leggere (e che noi non ci stanchiamo di rileggere).

422px-Seneca2[1]IL TEMPO; USARLO, PERCHÉ AD OGNI ISTANTE SI MUORE.

(Seneca, Lettere Morali a Lucilio, Libro Primo, 1)

 Seneca saluta il suo Lucilio.

1. Fai così, o mio Lucilio: renditi padrone di te stesso e il tempo che finora ti era portato via con la forza o sottratto con la frode o che ti sfuggiva di mano raccoglilo e conservalo. Persuaditi, succede proprio come ti scrivo: certi momenti ci sono tolti con brutalità, altri presi subdolamente, altri ancora si disperdono. Però lo spreco più vergognoso è quello provocato dall’incuria. E se avrai la compiacenza di prestare attenzione, bada: la maggior parte della vita se ne va mentre operiamo malamente, una porzione notevole mentre non facciamo nulla, tutta quanta la vita mentre siamo occupati in cose che non ci riguardano.

2. Mi indicherai un uomo che attribuisca un valore effettivo al tempo, che sappia soppesare ogni giornata, che si renda conto di morire ogni giorno? Sbagliamo, infatti, in questo: che ravvisiamo la morte innanzi a noi; ebbene: una gran parte della morte appartiene già al passato. Tutto ciò che della nostra esistenza è dietro di noi, la morte lo tiene saldamente. Fai dunque, o mio Lucilio, quel che mi scrivi che fai: tienti strette tutte le tue ore, così avverrà che dipenderai meno dal domani. Mentre si differiscono gli impegni, la vita ci passa davanti.

3. Tutto, o Lucilio, è al di fuori dell’uomo: solo il tempo è nostro; di quest’unico bene lubrico e fugace la natura ci ha affidato il possesso e ne può escludere chi vuole. E poi, osserva come è grande la follia dei mortali: tollerano che siano loro rinfacciati come un debito, quando li abbiano ottenuti, i doni più insignificanti, di pochissimo valore e comunque rimpiazzabili; nessuno, invece, si considera debitore di qualcosa, se ha ricevuto un po’ di tempo; eppure questo è l’unico bene che nemmeno una persona riconoscente può restituire.

4. Forse chiederai che cosa faccio io che ti impartisco tali insegnamenti. Lo confesserò candidamente: proprio quello che succede a un uomo amante del lusso, ma scrupoloso: tengo alla perfezione il registro delle spese. Non ho il diritto di affermare che non sperpero nemmeno un poco di tempo, ma dirò quanto ne perdo e perché e in che modo; così renderò ragione della mia povertà. Del resto, mi capita ciò che succede alla maggior parte delle persone in miseria per colpa loro: tutti sono comprensivi, nessuno, però, viene ad aiutarle.

5. E allora? Non considero un poveraccio chi si accontenta di quel poco – non importa quanto – che gli è rimasto. Preferisco tuttavia che tu tenga in serbo le tue risorse e comincerai a farlo nel momento opportuno.

Infatti, come giustamente vedevano i nostri vecchi, è troppo tardi risparmiare quando si è giunti in fondo al vaso, perché ciò che rimane è davvero poca cosa e, per giunta, la peggiore.

 

Stammi bene.