TEMPO DI CRISI? ATTENTI ALLE FALSE SEPARAZIONI.

 

Chi si occupa professionalmente di diritto di famiglia prima o poi si trova di fronte clienti che ‘hanno bisogno di una separazione’.

Non sono persone con un rapporto coniugale in crisi, ma coppie (la richiesta è infatti congiunta) che intendono separarsi fittiziamente, formalmente, al solo fine di ottenere in modo distorto dei benefici (magari solo un miglior punteggio nelle graduatorie per gli asili pubblici o simili) o evitarsi dei danni (come l’aggressione dei propri beni da parte dei creditori).

L’attuale periodo di profonda crisi, il crescere della pressione fiscale (si pensi solo all’IMU) e la stagnazione economica non fanno che incoraggiare la ricerca di soluzioni di questo tipo.

Personalmente però non amo e non incoraggio questo tipo di richieste, sempre ammesso che siano esplicitate: spesso si tace, al massimo… si ammicca.

Innanzitutto ritengo che sia moralmente -prima ancora che giuridicamente- scorretto avvantaggiarsi in questo modo rispetto a chi invece ha reali (o comunque più gravi) situazioni di disagio; né va dimenticato che l’uso improprio delle tutele di legge finisce per vanificarle e renderle in sostanza inutili per tutti.

 Ma c’è anche un motivo ‘tecnico’ che mi spinge a consigliare la massima cautela nell’avventurarsi su simili sentieri.

Generalmente infatti chi si vuole separare per tali fini non presta la minima attenzione a quel che viene scritto nel ricorso; gl’interessa il risultato (indiretto) per cui chiede di separarsi, mentre spesso non legge nemmeno il contenuto delle condizioni… che egli stesso sta chiedendo di applicare.

Ancora peggio, a volte l’interessato recupera, magari da chissà quale angolo d’internet, un fac-simile che completa e stampa per conto suo, senza avere il minimo supporto tecnico-giuridico.

Nel far ciò si dimentica (o meglio s’ignora) che la legge -e il tribunale che la applica- non prevedono separazioni ‘finte’; anzi, se il giudice che ascolta i coniugi dovesse percepire l’inesistenza della crisi della coppia, non potrebbe far altro che rigettare il ricorso.

Dunque una separazione omologata (=approvata) dal tribunale è una separazione vera e propria, a ogni effetto di legge.

 E può essere azionata dall’interessato.

Perciò se uno dei due coniugi ha in cuor suo l’intenzione di separarsi davvero, ottenuta la separazione ‘finta’ (ma per la legge verissima) non dovrà far altro che pretenderne (con le buone o con le cattive) l’attuazione ed esecuzione, potendo ad es. pretendere che l’altro esca dalla casa coniugale, versi l’assegno pattuito etc.

A parti invertite, il coniuge economicamente a carico (esempio classico: la moglie casalinga) potrebbe ritrovarsi ad aver firmato un accordo per cui ‘ognuno dei coniugi provvede da sè

al proprio mantenimento’; in pratica, pur non avendo reddito non avrà diritto a un assegno mensile (e queste sono condizioni che non si possono cambiare -nemmeno in tribunale- se non cambia la situazione economica dei coniugi).

Se pensate che sia un’ipotesi remota, vi sbagliate di grosso.

Ho avuto personalmente a che fare con persone che, separatesi per evitare l’aggressione dei creditori dell’altro coniuge, sono poi venute in studio sospirando per dire che tutto sommato il loro matrimonio tanto bene non andava e dunque quella separazione, teoricamente solo di carta, sarebbe stata azionata e applicata davvero.

Contro una simile eventualità non ci sono rimedi legali di facile attuazione.

Dunque in tali casi son dolori, per il coniuge svantaggiato e fors’anche per l’avvocato che gli ha fatto sottoscrivere con eccessiva disinvoltura un ricorso ‘precotto’.

E allora l’unica strada possibile per un avvocato serio (e per i coniugi che non vogliano rischiare di rovinarsi con le loro stesse mani) ritengo sia quella di predisporre e sottoscrivere sempre e comunque un “vero” ricorso per separazione, tagliato sul caso concreto e rispettoso delle condizioni reali della coppia.

Tra l’altro, questo avrà l’ulteriore importante effetto di far ben riflettere assai meglio marito e moglie -e sotto diversi profili.

Se questo alla fine per l’avvocato vorrà dire curare una separazione in meno… poco male.

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[L’immagine è di 401K (CC)]

 

SEPARAZIONE, PUO’ INTERVENIRE IN GIUDIZIO IL FIGLIO MAGGIORENNE

 

Ho rilasciato una breve intervista a JusticeTV (canale 586 di Sky) sulla possibilità per il figlio maggiorenne d’intervenire nel giudizio di separazione tra i genitori, recentemente sancita dalla Cassazione (sentenza 4296 del 19 marzo 2012).

L’intervista in video, andata in onda nel JusticeTG, è visibile per i soli abbonati, mentre la (parziale) trascrizione dell’articolo è liberamente consultabile QUI.

 


SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

 

Sono molti i luoghi comuni nel campo delle separazioni, vere “leggende metropolitane” in grado di fare parecchi danni a chi dà loro retta.
Vediamo allora di spazzarne via alcuni analizzando

 

SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

  1. “Nella separazione i figli vanno sempre alla madre.”
    Questo non è vero, almeno non sempre.
    Dopo la riforma del 2006, voluta dal legislatore proprio per porre rimedio a una condizione che vedeva i padri in assoluto svantaggio nell’assegnazione dei figli, è stato adottato un criterio nuovo, quello della bigenitorialità, che permette e anzi impone a entrambi i genitori di partecipare in modo paritario e consente di evitare così che l’apporto dei padri in particolare si traducesse semplicemente nel versamento di una somma mensile (senza poter poi metter bocca sulle decisioni prese da sola la madre).
    Oggi abbiamo dunque la possibilità di modulare nel modo migliore e nel rispetto delle esigenze di entrambi un rapporto con i figli basato sulla compartecipazione e sulla codecisione per quel che riguarda le scelte importanti e i momenti significativi della vita dei separati.
  2. “Nelle separazioni la moglie prende sempre l’assegno di mantenimento”.
    Non è affatto vero.
    Intanto la legge non parla di mogli o di mariti ma parla genericamente di ‘coniuge economicamente più debole’.
    Nella nostra pratica professionale sono ormai frequenti casi in cui le mogli guadagnano più dei mariti, e questo si traduce (nei provvedimenti del tribunale) nell’assenza di qualsiasi provvedimento economico in favore delle mogli economicamente avvantaggiate; semmai residua (ma è cosa diversa) il solo assegno per i figli minori nel caso sia la moglie a tenerli presso di sé la maggior parte del tempo (cosa che abbiamo appena visto essere tutt’altro che scontata).
  3. “Nelle separazioni la casa coniugale va sempre alla moglie.”
    Anche questo non è più vero (o almeno non è più vero come è stato fino a pochi anni fa).
    In realtà dal punto di vista tecnico-giuridico non è mai stato vero; la norma prima vigente non parlava di ‘casa assegnata alla moglie’ ma di casa coniugale assegnata al coniuge al quale venivano affidati i figli.
    Adesso la norma indica quale assegnatario il genitore presso il quale vengono collocati in prevalenza i figli. Quindi non è l’essere madri o padri ma l’essere genitori “affidatari in prevalenza” dei figli minori a decidere chi resti in casa e chi vada fuori.
  4. La casa va sempre alla moglie, anche se non ci sono figli.”
    Falso. Se non vi sono figli non vale quello che  è previsto per la tutela di questi ultimi (v. punto precedente).
    Senza figli valgono dunque le regole generali della proprietà e il coniuge che non sia anche proprietario o almeno comproprietario dell’immobile non potrà restarci (se non per sopperire a esigenze immediate).
    Nel provvedimento definitivo che chiude il procedimento il tribunale non potrà mai (contro la volontà del coniuge proprietario) assegnare la casa coniugale alla moglie (in generale, al coniuge non proprietario) senza figli minori.
  5. L’assegno per i figli dei separati va pagato solo fino alla loro maggiore età.”
    Anche questa convinzione è molto diffusa ma è del tutto errata.
    I figli vanno mantenuti dai genitori anche oltre la maggiore età, a condizione che continuino con profitto i loro studi o che -pur senza studiare- ricerchino attivamente l’occupazione.
    Quanto dura allora l’obbligo di mantenimento in questione?
    Dura finché i figli non raggiungono l’autonomia economica. Anche se hanno trent’anni.
  6. “Il genitore disoccupato non è tenuto ad alcun mantenimento.
    Altra leggenda assai diffusa; a volte porta genitori poco responsabili addirittura… a licenziarsi (davvero o più spesso formalmente) dal loro lavoro, per figurare privi di reddito e quindi nulla aver da versare ai figli o al coniuge.
    I tribunali sono abituati a simili tristi sotterfugi e vanno oltre il dato formale, potendo disporre anche indagini di polizia tributaria, a carico non solo del coniuge ma anche di terzi (società fiduciarie, parenti, datori di lavoro in nero etc.), per accertare quali siano le reali condizioni economiche.
    E’ assai difficile sfuggire all’accertamento della polizia tributaria.
    Senza dimenticare che il tribunale -ove necessario- condanna a versare un assegno anche il coniuge formalmente disoccupato; se il coniuge disoccupato non potesse immediatamente pagare, tale debito resterà comunque a suo carico negli anni e potrà essere azionato dall’altro coniuge o dai figli maggiorenni anche a distanza di anni, cogl’interessi e la rivalutazione.
  7. “Se non mi presento in tribunale mio marito/moglie non potrà andare avanti con la causa.
    Errore gravissimo che però ancora qualcuno si ostina a voler commettere, rischiando così di compromettere in modo serio la possibilità di far valere le proprie ragioni.
    Marito e moglie hanno il diritto di separarsi, che l’altro voglia o no: il coniuge che vuole separarsi può dunque anche da solo far depositare il ricorso di separazione che verrà notificato all’altro coniuge. Se questi non ritirerà l’atto e non si difenderà nel processo con il suo avvocato subirà passivamente le conseguenze della decisione presa dal tribunale anche in sua assenza (tecnicamente “in sua contumacia”) quale che sia il provvedimento emesso dal tribunale (destinato peraltro a durare finché le condizioni sottostanti economiche non cambino in modo significativo).
    Se vi arriva dunque la notifica del ricorso… ritiratela senz’altro.

E correte dal vostro avvocato matrimonialista.

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(l’immagine è di johnbullas – CC)

 

 

 

Separazione giudiziale o consensuale? La storia della piccola Stefania




Succede spesso, nella nostra pratica quotidiana di divorzisti, di ritrovarci a caldeggiare la soluzione della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale; e non sempre è facile convincere il nostro cliente (uomo o donna che sia) che questa sia senza ombra di dubbio la soluzione da preferire.

Torna utile, in questi casi, illustrare ai nostri clienti qualche esempio concreto che chiarisca meglio i nostri timori.

Nel caso interessasse anche i (non pochi) visitatori del nostro sito, racconterò anche a loro il caso della piccola Stefania (il suo vero nome, l’avrete intuito, non è certo questo).

Tranquilli, non è una storia tragica: ma non mi sembra abbia un lieto fine.

Si era rivolta a noi la sua mamma, giunta alla determinazione di volersi separare; le spiegammo il da farsi e, ottenuto il suo consenso, scrivemmo al marito perché aderisse a tale volontà e discutesse (assistito da un suo legale di fiducia) le condizioni concrete di un accordo che portasse alla separazione consensuale.

Nel caso non lo sappiate, con la separazione consensuale tutto si risolve in un’unica udienza in Tribunale, nell’arco (in media) di tre/quattro mesi dalla presentazione del ricorso.

E quasi sempre, se l’avvocato ha fatto un buon lavoro, a essere accolte dal Tribunale sono proprio le condizioni proposte dai coniugi, quelle che meglio rispondono alle esigenze e ai bisogni concreti di quella famiglia.

Come a volte accade, il marito (ma il discorso si verifica anche a parti invertite, sia chiaro) non volle aderire a tale invito, e costrinse così la moglie a dover procedere con la separazione giudiziale; che è un vero e proprio processo, destinato a durare qualche anno e a costare assai di più di una consensuale, non solo in termini di spese legali ma anche -e soprattutto- sul piano personale, emotivo.

La piccola Stefania si ritrovò dunque, come purtroppo spesso accade, al centro della contesa processuale tra i genitori; per ben quattro anni noi avvocati discutemmo e disputammo (in aula e fuori) su quale fosse il genitore più adatto a gestire la piccola, su chi dovesse restare nella casa coniugale e chi dovesse uscirne etc.; fu addirittura richiesta una perizia psicologica sulla piccola, che a dire del padre manifestava un disagio profondo (poi rivelatosi inesistente); il che non vuol dire che non soffrisse parecchio, per tutto quel periodo, in ragione dell’accesa conflittualità tra i suoi genitori.

Giunse infine il momento della decisione; noi avvocati depositammo i nostri vibranti atti conclusionali e il Tribunale trattenne la causa per pronunciare la sentenza.

Per lunghi mesi attendemmo la pubblicazione del provvedimento; l’attendeva soprattutto la mamma da noi assistita, con cui viveva (fino a nuovo ordine) la piccola Stefania.
Personalmente nutrivo (ma non lo dissi alla signora) concrete speranze di ottenere una decisione favorevole.

Stefania nel frattempo compiva dieci anni.

Di lì a poco la sentenza uscì; e avemmo un’amara sorpresa.

“Ha vinto il padre”, avrete pensato voi.

E avreste sbagliato, perché il padre fu ugualmente sorpreso dal contenuto della sentenza.

“Allora l’hanno affidata ai servizi sociali!” penserete a questo punto; a volte si sente di queste decisioni che…

Nemmeno questo.

Semplicemente, gli sbigottiti avvocati (e i coniugi ancor più sbigottiti) lessero nella sentenza che, vista la raggiunta maggiore età di Stefania, non c’era più necessità di stabilire a chi spettasse di avere in affidamento la figlia, ormai grande.

Stefania, maggiorenne per sentenza.

Quattro anni di causa, di ansie, liti e spese per ottenere (non una sentenza in/giusta ma) una sentenza del tutto inservibile.

Un clamoroso errore; con tutta evidenza, si trattava di un altro caso esaminato sempre da quei giudici e il cui testo s’era sovrapposto a quello della nostra sentenza.

Unico rimedio: l’appello.

Ovvero un altro grado completo di giudizio, destinato a durare (almeno) altri cinque anni.
E a raddoppiare le spese, le ansie e i litigi del primo grado.

Questa, in breve, la storia. I riferimenti sono volutamente vaghi, perché si tratta di un caso vero.

E continuo a raccontarla perché mi sembra -voi che ne dite?- un buon argomento a favore della separazione consensuale.

Da oggi Spinozzi & Calanna sono convenzionati Family Card


Non viviamo un periodo d’oro. L’economia ristagna e le famiglie arrancano.

Anche in simili periodi tuttavia capita di doversi rivolgere a un avvocato, con i costi che ciò comporta.

Abbiamo perciò pensato di venire incontro alle esigenze delle famiglie con maggiori difficoltà aderendo ad una bella iniziativa della Provincia di Roma, quella della http://www.provincia.roma.it/news/family-card-sconti-e-agevolazioni-le-famigliee da oggi -sicuri di farvi cosa gradita- siamo anche noi convenzionati, per offrire condizioni di favore ai tanti titolari di quella tessera.

La FAMILY CARD è riservata alle famiglie residenti nel territorio della Provincia di Roma composte da:

  • uno/due genitori e due figli con reddito familiare annuale fino a € 40.000;
  • uno/due genitori e tre figli con reddito familiare annuale fino a €  50.000; dopo il terzo figlio, per ogni figlio in più, il tetto di reddito annuale familiare aumenta di € 5.000.
  • persone ultra 65enni con reddito annuale fino a € 15.000;
  • persone non autosufficienti a carico del nucleo familiare con reddito fino a € 50.000.

Ogni tessera è nominativa, per essere utilizzata va esibita assieme ad un documento di riconoscimento ed è valida fino al 31 dicembre del 2011.

Se volete saperne di più sulla card potete scaricare il depliant ufficiale e visitare la http://www.provincia.roma.it/news/family-card-sconti-e-agevolazioni-le-famiglie, dove si spiega anche come aderire.

L’elenco completo delle attività che hanno aderito alla convenzione potete trovarlo QUI (ci sono anche supermercati, farmacie, librerie etc.).


Ha quarant’anni, è sovrappeso e ha parecchi problemi di salute. Buon compleanno, divorzio.

Compie oggi quarant’anni.

Ma non è uno splendido quarantenne; è affaticato, sovrappeso e con parecchi problemi di salute.

E’ l’istituto del divorzio, introdotto appunto quarant’anni fa dalla gloriosa legge “Fortuna-Baslini”, la n.898 del primo dicembre 1970.

Una legge benemerita, che ha permesso di liberare centinaia di migliaia di persone da vite infelici prima senza sbocco; ma che soffre, nell’applicazione concreta di ogni giorno, le pesantezze di un sistema giudiziario al collasso, in cui le sofferenze e le aspettative del coniuge e ancor di più del genitore non possono trovare la giusta attenzione.

Leggo che un collega matrimonialista sta ultimando il suo libro “27 minuti”, il cui titolo evidenzia la durata media della (importantissima) prima udienza, nella quale il presidente pronuncia i primi incisivi provvedimenti sulla casa, i figli, gli assegni.

E’ un dato già triste; ma la nostra esperienza parla di medie addirittura inferiori, direi non superiori ai venti minuti; e in quel ristretto lasso di tempo si ascolta prima l’uno poi l’altro coniuge e infine si sentono entrambi insieme (avvocati compresi), con esclusione di qualsiasi possibilità di serio approfondimento e totale affidamento al fiuto e al buon senso del magistrato che ci è toccato in sorte (in genere si tratta di persone assai accorte e d’esperienza; ma non possono essere anche degl’indovini).

Mancano -come sempre, quando si parla della giustizia civile- i mezzi tecnici, le strutture di supporto, il personale… e in alcuni casi anche la volontà di far funzionare meglio il meccanismo.

Quanto alla legge in sé, (il cui anniversario non ci stancheremo di festeggiare come grande conquista di civiltà), non si può non notare come il meccanismo che regola la crisi del matrimonio sia decisamente datato e necessiti di una profonda revisione, come ha del resto ben evidenziato ancora oggi il collega Cesare Rimini.

E’ in particolare urgente, a mio giudizio, riconsiderare l’istituto della separazione, nel senso di abolirlo definitivamente (come inutile strascico di una relazione coniugale ormai esauritasi); o al massimo, renderlo facoltativo, esperibile nella sola ipotesi in cui entrambi i coniugi chiedano (davvero, in quel caso) un periodo di tempo in cui riflettere, vivendo lontani, sul loro matrimonio.

In quindici anni che seguo separazioni, per la verità, il numero totale di riconciliazioni di coppie già separate cui ho potuto assistere ammonta al glorioso ammontare di… una sola.


E  nel caso ve lo stiate domandando: dopo qualche anno, anch’essi si sono nuovamente separati.


L’amore è eterno finchè dura. Ma quanto dura un matrimonio?

Circolano (in rete e non) le idee più diverse sulla durata media di un matrimonio; l’idea di molti è che ormai duri davvero poco.

Le cose non stanno del tutto così, e a dircelo è l’ISTAT, che annualmente pubblica le statistiche relative all’andamento delle separazioni dei divorzi in Italia.

L’ultimo rapporto disponibile riguarda i dati 2007, e rileva perciò (anche) i primi dati consistenti sull’affido condiviso.

La durata media dei matrimoni è pari a 14 anni per quelli conclusi in separazione e a 17 anni per le unioni coniugali terminate con la sentenza di divorzio (il che è abbastanza ovvio, visto che tra separazione e divorzio debbono passare almeno tre anni).Il 26,5% delle coppie di coniugi separatisi nel 2007 era sposato da oltre 19 anni. Diminuiscono invece le unioni coniugali terminate in separazione prima del quinto anniversari(16,8%).

L’affidamento condiviso dei figli è stato applicato al 72,1% dei figli affidati nelle separazioni (era il 38,8% nel 2006).

All’atto della separazione i mariti hanno mediamente 44 anni e le mogli 41, mentre al divorzio rispettivamente 46 e 42 anni.

Chi vuole consultare i dati completi li trova qui.

PS: nonostante tutto, anche gli avvocati (noi compresi) continuano a sposarsi.