Anche nel 2012… siamo avvocati convenzionati Family Card!

Come forse ricorderete, già in precedenza, per venire incontro a  chi vive situazioni economicamente difficili, avevamo con piacere aderito alla convenzione proposta dalla Provincia di Roma.

 

La situazione generale del Paese, a voler essere ottimisti… non è migliorata.

 

 

E allora ci è sembrato doveroso, in risposta alla richiesta della Provincia di Roma,  rinnovare senz’altro la convenzione a suo tempo stipulata e dunque continuare a offrire condizioni di favore ai titolari di Family Card.

 

[Se anche non dovesse servirvi per risparmiare qualcosa sulle spese legali, vi consiglio di dare un’occhiata a tutte le altre attività che aderiscono all’iniziativa; c’è davvero la possibilità di risparmiare praticamente in tutto ciò che una famiglia (volente o nolente) si trova a spendere.]

CHI PUO’ RICHIEDERLA?

La FAMILY CARD (anche nel 2012) è UNA TESSERA GRATUITA riservata alle famiglie residenti nel territorio della Provincia di Roma composte da:

  • uno/due genitori e due figli con reddito familiare annuale fino a € 40.000;
  • uno/due genitori e tre figli con reddito familiare annuale fino a €  50.000; dopo il terzo figlio, per ogni figlio in più, il tetto di reddito annuale familiare aumenta di € 5.000.
  • persone ultra 65enni con reddito annuale fino a € 15.000;
  • persone non autosufficienti a carico del nucleo familiare con reddito fino a € 50.000.

Ogni tessera è nominativa, per essere utilizzata va esibita assieme ad un documento di riconoscimento ed è valida fino al 31 dicembre.

Se volete saperne di più sulla card potete scaricare il depliant ufficiale e visitare la http://www.provincia.roma.it/news/family-card-sconti-e-agevolazioni-le-famiglie, dove si spiega anche come richiederla.

L’elenco completo delle attività che hanno aderito alla convenzione potete trovarlo QUI (ci sono anche supermercati, farmacie, librerie etc.).

The Free Dictionary: v intr aderire 1 combaciare unirsi essere strettamente unito ***I pezzi aderiscono perfettamente.

Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare le liberalizzazioni.

 

Leggo sul sempre aggiornatissimo sito di Altalex la bozza del famigerato D.L. 2012 sulle liberalizzazioni che il governo Monti si appresta a varare; e inizio anche a ricevere al riguardo le usuali mail di sdegno/allarme/chiamata alle armi da parte dei più disparati organismi e  associazioni forensi (qualcuno, nella foga, travolge con morti e feriti anche la lingua italiana).

Con buona pace di chi la pensa altrimenti, personalmente ritengo il provvedimento, almeno per la parte che riguarda gli avvocati, assolutamente positivo e condivisibile; e spero vada in porto al più presto.

Se avrete la pazienza di seguirmi, spiegherò in sintesi il perché, commentando direttamente le norme ‘incriminate’ (riportate in grassetto corsivo).

[…]
CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Qua i primi commenti mostrano panico e smarrimento: come faremo a determinare il dovuto?
Non mi risulta aver mai udito analogo terrore in chi vende viaggi o impacchetta cioccolatini, per l’ottima ragione che il “prezzo” è sempre e comunque determinabile; se poi  risulterà troppo alto / basso, lo dirà il mercato (di riferimento; lo stracchino del discount ha un prezzo diverso da quello della boutique gastronomica del centro).

Pronti a fare offerte speciali? Io sì, e sarà divertente.

Personalmente, vedo anzi nella fine delle tariffe una vera e propria liberazione; tutti noi avvocati abbiamo passato (buttato) anni a predisporre note spese e/o parcelle analitiche (come richieste dalla normativa) annotando €2 di spese di fax, €10 di ‘accesso agli uffici’ etc. etc.; salvo poi ritrovarsi a vederle disattese e/o dover comunque rientrare in un certo ‘totale massimo richiedibile’, spesso tutt’altro che indiscutibile o… indiscusso.

 

2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”

Qui si modifica la norma del c.c. che prevede  come determinare un compenso per il professionista nel caso non vi sia un accordo preventivo (e cioè un contratto); d’ora in poi, se non potrà essere determinato “secondo gli usi”, il Giudice (perché questa norma serve nel caso di giudizi tra professionista e cliente) lo determinerà ‘secondo equità’.

Questa ultima espressione spaventa molti: saremo dunque rimessi all’arbitrio del giudice?
Sinceramente, mi viene da sorridere.
In vent’anni di frequentazione dei tribunali, e con parecchie cause ormai alle spalle, i casi in cui un Giudice abbia accolto integralmente la richiesta portata dalle mie (sia pur accuratamente calcolate) note-spese si conta sulle dita di una mano.
Da sempre i giudici si sentono liberi di rideterminare il compenso dovuto all’avvocato; e mai il ‘parere dell’associazione professionale’ è stato da essi ritenuto vincolante in alcun modo.

 

3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da“ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.

Questa è la norma relativa ai decreti ingiuntivi richiesti dai professionisti per gli onorari non pagati; si elimina qui il parere obbligatorio di congruità dell’Ordine (che del resto, come detto, con le nuove norme non conta più nulla per il giudice).
Il professionista qui risparmia una percentuale (nel caso ad es. degli avvocati, pari al 2%) calcolata in base agli onorari richiesti (ma ancora non incassati), compenso che l’Ordine ti richiede(va) per emettere tale parere.
Parere, occorre ribadirlo, fino ad oggi invece necessario (=costo sicuro) ma niente affatto insindacabile in giudizio (e ci mancherebbe).

 

4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.

Questa norma riguarda specificamente i notai,  e li riconduce giustamente alla normativa generale dei professionisti in tema di determinazione dei compensi.

 

Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.

Qui il timore della categoria si articola in più varianti. Ovvero:
a-    Come potremo calcolare il preventivo?
Esattamente come facciamo adesso.
Non c’è avvocato che non sappia dare al cliente (o abbia in cuor suo) almeno un’idea di massima di quanto costerà una causa.

b-    Resteranno fuori delle spese / attività / competenze non prevedibili all’atto del preventivo!
Bisogna capirsi su cosa intendiamo per preventivo: l’avvocato che pensa a un foglio bianco con scritto solo ‘la causa Le costerà €4000,00 tutto compreso’ può tranquillamente rassegnarsi al peggio, i suoi timori troveranno piena conferma nelle infinite variabili del giudizio.
Il preventivo dovrà per forza di cose essere analitico, prevedere il ‘pacchetto base’ che sarà ricompreso nel prezzo e le ulteriori varianti (gli optional  🙂 ) che si potrà scegliere o meno di ‘acquistare’ anche più avanti.
Una gita da un qualunque concessionario auto può aiutare a chiarirsi le idee.

c-    Le cause sono un qualcosa di troppo complesso per poter essere ricomprese in un preventivo!
Costruire case è attività almeno altrettanto complessa e di pari durata; eppure il costruttore sa dirci quanto l’opera finita ci costerà.
L’argomento dunque non regge.

Piuttosto un preventivo (accettato, e dunque un contratto) ben fatto, ha tantissimi vantaggi:
A)    Fa chiarezza immediata tra le parti (col noto corollario… dell’amicizia lunga);
B)    Permette alle parti di stabilire un chiaro piano dei pagamenti (con scadenze o rate prefissate e la possibilità di bloccare subito la prestazione in caso d’inadempimento);
C)    Elimina alla fonte i clienti indesiderabili, giacché chi ha poca o nessuna intenzione di pagare il professionista non accetterà certo di vincolarsi per iscritto;
D)     Elimina ogni necessità per il professionista di dover calcolare (e giustificare) analiticamente le singole voci che compongono il totale dovuto;
E)    Elimina ogni ‘sorpresa finale’ per i clienti, che potranno serenamente programmare anche l’onere finanziario collegato all’incarico professionale.

 

(segue)
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.

3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.

Ritengo incosciente lavorare senza una copertura assicurativa professionale e personalmente ne ho una da circa quindici anni;  la norma mi pare dunque ineccepibile  (senza contare che l’obbligo sarebbe comunque scattato già quest’anno in ragione di precedenti disposizioni).
Le prestazioni rese nel SSN sono esonerate perché esiste già la copertura obbligatoria da parte delle AASSLL e delle strutture private coinvolte: ma ricordo ai medici che questo non li pone al riparo dall’essere citati in giudizio personalmente (a volte, anche dalla stessa struttura per cui lavorano).

 

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
Ovviamente.

 

Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Sono favorevole a qualunque norma agevoli l’ingresso dei giovani nella professione. Spero che si configuri un tirocinio efficace, che davvero insegni qualcosa in più rispetto alle necessarie nozioni teoriche; ma questo potrà dircelo solo la concreta attuazione di tale norma.

 

Questo in sintesi… ma ora, come s’usa dire, dite la vostra che ho detto la mia.

 

[Chi cercasse invece notizie sul film che ha ispirato il titolo di questo post, può far rotta su Mymovies]

Un concorso… davvero smart!

A proposito di passioni… extradiritto, eccovi il breve resoconto scritto sulla presentazione del Sony Ericsson Mobile Festival, cui ho partecipato per conto di VideoMakers.net (là mi chiamano ilpoveropiero).
Buona lettura!

[articolo apparso originariamente su www.videomakers.net]

Il regista D’Onofrio… e un riflesso inquietante

10 TRUCCHI FONDAMENTALI PER RIDURRE AL MASSIMO IL COSTO DELL’AVVOCATO

L’assistenza di un buon avvocato, inutile nasconderselo, costa (anche se già in precedenza vi avevamo segnalato l’esistenza di tre modi per non pagare l’avvocato).

Con alcuni accorgimenti, che oggi intendiamo suggerirvi, potrete comunque contenere per quel che è possibile tale costo; e (incredibilmente) nel seguirli otterrete anche l’effetto di tutelarvi al meglio e di ottimizzare il rapporto col vostro avvocato.


Leggi tutto “10 TRUCCHI FONDAMENTALI PER RIDURRE AL MASSIMO IL COSTO DELL’AVVOCATO”

Separazione giudiziale o consensuale? La storia della piccola Stefania




Succede spesso, nella nostra pratica quotidiana di divorzisti, di ritrovarci a caldeggiare la soluzione della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale; e non sempre è facile convincere il nostro cliente (uomo o donna che sia) che questa sia senza ombra di dubbio la soluzione da preferire.

Torna utile, in questi casi, illustrare ai nostri clienti qualche esempio concreto che chiarisca meglio i nostri timori.

Nel caso interessasse anche i (non pochi) visitatori del nostro sito, racconterò anche a loro il caso della piccola Stefania (il suo vero nome, l’avrete intuito, non è certo questo).

Tranquilli, non è una storia tragica: ma non mi sembra abbia un lieto fine.

Si era rivolta a noi la sua mamma, giunta alla determinazione di volersi separare; le spiegammo il da farsi e, ottenuto il suo consenso, scrivemmo al marito perché aderisse a tale volontà e discutesse (assistito da un suo legale di fiducia) le condizioni concrete di un accordo che portasse alla separazione consensuale.

Nel caso non lo sappiate, con la separazione consensuale tutto si risolve in un’unica udienza in Tribunale, nell’arco (in media) di tre/quattro mesi dalla presentazione del ricorso.

E quasi sempre, se l’avvocato ha fatto un buon lavoro, a essere accolte dal Tribunale sono proprio le condizioni proposte dai coniugi, quelle che meglio rispondono alle esigenze e ai bisogni concreti di quella famiglia.

Come a volte accade, il marito (ma il discorso si verifica anche a parti invertite, sia chiaro) non volle aderire a tale invito, e costrinse così la moglie a dover procedere con la separazione giudiziale; che è un vero e proprio processo, destinato a durare qualche anno e a costare assai di più di una consensuale, non solo in termini di spese legali ma anche -e soprattutto- sul piano personale, emotivo.

La piccola Stefania si ritrovò dunque, come purtroppo spesso accade, al centro della contesa processuale tra i genitori; per ben quattro anni noi avvocati discutemmo e disputammo (in aula e fuori) su quale fosse il genitore più adatto a gestire la piccola, su chi dovesse restare nella casa coniugale e chi dovesse uscirne etc.; fu addirittura richiesta una perizia psicologica sulla piccola, che a dire del padre manifestava un disagio profondo (poi rivelatosi inesistente); il che non vuol dire che non soffrisse parecchio, per tutto quel periodo, in ragione dell’accesa conflittualità tra i suoi genitori.

Giunse infine il momento della decisione; noi avvocati depositammo i nostri vibranti atti conclusionali e il Tribunale trattenne la causa per pronunciare la sentenza.

Per lunghi mesi attendemmo la pubblicazione del provvedimento; l’attendeva soprattutto la mamma da noi assistita, con cui viveva (fino a nuovo ordine) la piccola Stefania.
Personalmente nutrivo (ma non lo dissi alla signora) concrete speranze di ottenere una decisione favorevole.

Stefania nel frattempo compiva dieci anni.

Di lì a poco la sentenza uscì; e avemmo un’amara sorpresa.

“Ha vinto il padre”, avrete pensato voi.

E avreste sbagliato, perché il padre fu ugualmente sorpreso dal contenuto della sentenza.

“Allora l’hanno affidata ai servizi sociali!” penserete a questo punto; a volte si sente di queste decisioni che…

Nemmeno questo.

Semplicemente, gli sbigottiti avvocati (e i coniugi ancor più sbigottiti) lessero nella sentenza che, vista la raggiunta maggiore età di Stefania, non c’era più necessità di stabilire a chi spettasse di avere in affidamento la figlia, ormai grande.

Stefania, maggiorenne per sentenza.

Quattro anni di causa, di ansie, liti e spese per ottenere (non una sentenza in/giusta ma) una sentenza del tutto inservibile.

Un clamoroso errore; con tutta evidenza, si trattava di un altro caso esaminato sempre da quei giudici e il cui testo s’era sovrapposto a quello della nostra sentenza.

Unico rimedio: l’appello.

Ovvero un altro grado completo di giudizio, destinato a durare (almeno) altri cinque anni.
E a raddoppiare le spese, le ansie e i litigi del primo grado.

Questa, in breve, la storia. I riferimenti sono volutamente vaghi, perché si tratta di un caso vero.

E continuo a raccontarla perché mi sembra -voi che ne dite?- un buon argomento a favore della separazione consensuale.

L’avvocato è un buon mediatore?

Nell’avvicinarsi dell’effettiva entrata in vigore della cd mediazione obbligatoria, continua tra gli addetti ai lavori il dibattito (anche) sulla figura degli avvocati quali possibili mediatori; le opinioni, forse già lo saprete, sono discordi; ne dà atto ad es. questo recente post su BlogConciliazione.

Come ho già avuto modo di commentare in quella sede, personalmente ritengo necessaria una (più che)buona preparazione giuridica per poter gestire in modo utile ed equilibrato un’attività di mediazione; è un pre-requisito.
Dunque ritengo siano indicati a mediare avvocati, notai, magistrati ma anche praticanti abilitati, giuristi d’impresa etc.

Quanto poi alla diffusa obiezione per cui l’avvocato sarebbe “incapace di mediare” essendo abituato a “difendere la parte”, ritengo che sia convinzione del tutto errata, probabilmente generata da quel che affiora pubblicamente dell’attività degli avvocati.
L’avvocato che discute in aula o scrive alla controparte esprime necessariamente posizioni nette in difesa del proprio assistito; ma come ben sa chiunque abbia un minimo di pratica del settore (anche solo come cliente occasionale) il medesimo professionista, nell’ambito riservato del proprio studio, è costantemente orientato a fornire al proprio cliente una valutazione oggettiva e realistica dei fatti in esame.
E spesso lo convince ad accettare un accordo che all’assistito lascia quel poco di amaro in bocca… retrogusto tipico di una soluzione equilibrata.


Da oggi Spinozzi & Calanna sono convenzionati Family Card


Non viviamo un periodo d’oro. L’economia ristagna e le famiglie arrancano.

Anche in simili periodi tuttavia capita di doversi rivolgere a un avvocato, con i costi che ciò comporta.

Abbiamo perciò pensato di venire incontro alle esigenze delle famiglie con maggiori difficoltà aderendo ad una bella iniziativa della Provincia di Roma, quella della http://www.provincia.roma.it/news/family-card-sconti-e-agevolazioni-le-famigliee da oggi -sicuri di farvi cosa gradita- siamo anche noi convenzionati, per offrire condizioni di favore ai tanti titolari di quella tessera.

La FAMILY CARD è riservata alle famiglie residenti nel territorio della Provincia di Roma composte da:

  • uno/due genitori e due figli con reddito familiare annuale fino a € 40.000;
  • uno/due genitori e tre figli con reddito familiare annuale fino a €  50.000; dopo il terzo figlio, per ogni figlio in più, il tetto di reddito annuale familiare aumenta di € 5.000.
  • persone ultra 65enni con reddito annuale fino a € 15.000;
  • persone non autosufficienti a carico del nucleo familiare con reddito fino a € 50.000.

Ogni tessera è nominativa, per essere utilizzata va esibita assieme ad un documento di riconoscimento ed è valida fino al 31 dicembre del 2011.

Se volete saperne di più sulla card potete scaricare il depliant ufficiale e visitare la http://www.provincia.roma.it/news/family-card-sconti-e-agevolazioni-le-famiglie, dove si spiega anche come aderire.

L’elenco completo delle attività che hanno aderito alla convenzione potete trovarlo QUI (ci sono anche supermercati, farmacie, librerie etc.).


Nuovo spettacolo… TUTTI A TEATRO CON NOI!

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Comincia il nuovo anno… e abbiamo il piacere di annunciarvi l’imminente debutto del nostro spettacolo teatrale, che vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire!

Anzi, per premiare i visitatori del nostro sito, abbiamo deciso di riservare a chi ci legge una speciale riduzione sul prezzo del biglietto d’ingresso (leggete più in basso), purché diciate al botteghino di essere utenti di www.spinozziecalanna.it!

Più sotto anche la trama…

IL PAPA IN SCENA A GENNAIO

Debutta a Roma “BEATO LUI!”, novità assoluta di Spinozzi & Calanna

con Pierre Bresolin, Tiziano Floreani e Roberto Zenca

regia di Sara Calanna


al Teatro Petrolini, sala Petrolini, Via Rubattino 5 Roma (zona Testaccio)

dal 12 al 31 gennaio 2010.

Spettacoli: dal martedì al sabato ore 21 – domenica ore 18

Biglietto: intero €12 RIDOTTO AD €8 PER LETTORI E UTENTI DI WWW.SPINOZZIECALANNA.IT

Botteghino: presso il teatro, 065757488 – consigliata prenotazione

GRUPPI:3273673025



Il papa è sparito dal Vaticano, e nessuno sa dove sia.

Nel frattempo quello che ha tutta l’aria di essere un alto personaggio in cerca di quiete s’insedia in una spoglia baita d’alta montagna, accudito da un’improbabile donna barbuta del luogo.
Ma un avventore misterioso giunge inaspettato a fargli visita…

Beato lui! è una commedia brillante, a tratti surreale, piacevolmente dissacrante. Adatto a tutte le età!
Protagonisti tre bravissimi attori, Pierre Bresolin, Tiziano Floreani e Roberto Zenca, diretti con maestria da Sara Calanna. Costumi di Anna Hurkmans.

Spinozzi & Calanna è il marchio artistico con cui si firmano Gioacchino Maria Spinozzi e Sara Calanna, autori e interpreti già premiati in rassegne nazionali di teatro.

Produzione: POVEROPIERO FILM & STAGE con G.M. Spinozzi

Il nome di ‘Skavalghen’ è di Mirella Spinozzi.

Per ulteriori informazioni contattateci attraverso il sito o inserendo un commento qui!