VI SPIEGO PERCHÉ -ANCORA OGGI- SI PUÒ PASSEGGIARE SOTTO CASA COI FIGLI E FARE JOGGING.


Roma, 1.4.2020.
Viviamo giorni di grande confusione, anche in ragione dell’accavallarsi di una serie di norme, interpretazioni e opinioni che a noi reclusi nelle nostre case sembrano vietare tutto ed esprimersi con uguale forza e valore nei nostri confronti.
L’ultimo motivo di parziale confusione è la circolare del ministero dell’interno, appena resa pubblica, che secondo alcuni da un lato consentirebbe passeggiate all’aperto coi figli piccoli ma dall’altra parte vieterebbe di fare jogging.Non è così.
Vediamo di fare chiarezza.
Intanto va ribadito un concetto basilare del diritto, quello per cui alcune disposizioni hanno valore di fonte del diritto ed altre no; volendo semplificare sono dunque equiparabili alla legge i decreti che pronuncia il presidente del Consiglio dei Ministri, e piacciano o meno vanno rispettati (sempre che si riesca a ben interpretarli, visto che la tecnica di scrittura di queste norme lascia spesso assai a desiderare).
Non hanno assolutamente invece alcuna forza normativa di nessun livello le circolari, trattandosi in sostanza di atti a uso interno della forza non dissimile da quella di una lettera che io o voi possiamo scrivere. Non è un caso infatti che la circolare in questione si limiti a offrire chiarimenti e lo faccia non alla generalità delle persone ma esclusivamente ai suoi destinatari (prefetti e commissari di governo).In nessun caso dunque la circolare può “dettare legge”.

E allora partiamo da cosa stabilisce il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020:
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente:
(…) lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”
(si veda il testo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg ).

Dunque la norma (questa sì pienamente in vigore ed efficace) esplicitamente autorizza l’attività sportiva fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenersi in prossimità della propria abitazione, visto che permane la norma -art.1, lett. ‘a’ dpcm 8.3.2020, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg – estesa dal dpcm del 9 marzo a tutta Italia) per cui è necessario “(…) a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute.”

Arriva ora la circolare Min. Interno del 31.3.2020 (“Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”)  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf  che, secondo alcuni che evidentemente non hanno grande familiarità col diritto e le sue tecniche, vieterebbe le corsette prima ammesse (jogging: ma in realtà si parla di attività sportiva all’aria aperta).

Non è così.
Intanto per il motivo sopra detto, che è un motivo squisitamente tecnico, per cui in nessun caso una circolare potrebbe introdurre divieti od obblighi alla cittadinanza.
Ma anche per un motivo squisitamente interpretativo, e per questo basta leggere il passo “incriminato” della circolare in questione:

(…) “Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete. (…)
Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.”

Molto semplicemente dunque -e se si legge di fila tutto l’ultimo capoverso appena riprodotto la cosa è evidente- questa circolare spiega alle forze dell’ordine come la passeggiata di un genitore con figli minori è senz’altro consentita e non va multata perché rientra nell’attività motoria all’aperto, che le norme dei due DPCM sopra citati consente in modo espresso.

Mentre l’inciso riguardante l’attività sportiva è solo per evidenziare che la passeggiata con i figli minori non è “sport” (che rimane consentito dai DPCM di cui sopra) ma “attività motoria”. Tutto qua.

Insomma, poiché qualche artista della contravvenzione nei giorni scorsi ha sanzionato padri che giravano coi figli sotto casa, ritenendo magari che andassero troppo piano per esser considerati fare ‘sport’, il Ministero ha chiarito che anche se non fai sport ma semplice passeggiata sotto casa col tuo bambino non vai multato perché stai facendo ‘attività motoria’, consentita. 
[L’interpretazione opposta avrebbe portato a fornire le forze dell’ordine di cronometri per registrare i nostri ‘tempi sul giro’ e sanzionare chi corre con risultati deludenti come il sottoscritto].

In un clima come quello attuale ovviamente qualsiasi testo si presta alle peggiori interpretazioni, come già qualcuno ci ha confermato; ma sia la tecnica di corretta interpretazione sia l’applicazione dei principi basilari del diritto non mi sembra consentano alcuna diversa soluzione.

Camminare coi figli sotto casa, ferme restando le altre disposizioni di legge, è senz’altro consentito; e continua a essere consentita anche l’attività sportiva.
Questa è la mia ferma opinione; ci sarà ovviamente chi dissentirà, voi confrontate, ragionate e fatevi la vostra idea, senza necessariamente prender per buona la mia.

Tanto più che nessuno ovviamente impedirà a qualche bello spirito di elevarci contravvenzioni avventate per la corsetta sotto casa e costringerci a fare ricorso (quando riapriranno i tribunali).
L’augurio è che si continui a ragionare e dunque ciò non avvenga.

Vi saluto e vado a indossare la mia tuta.

Avv. Gioacchino Maria Spinozzi

 

 

Aspettiamo le vostre domande!

Stiamo organizzando le nostre prime TRASMISSIONI video in diretta facebook sui temi del diritto di famiglia.

Vorremmo davvero esservi utili, perciò…

CI AIUTATE (INSERENDO UN COMMENTO QUI SOTTO oppure scrivendoci un messaggio) A SCOPRIRE QUALI ARGOMENTI VORRESTE VEDERE TRATTATI? Grazie!

Separarsi in estate.

L’estate è il periodo dell’anno in cui più spesso, fatalmente, si considera l’idea di separarsi.

A scatenare questi pensieri può essere la più banale discussione sui bagagli per le vacanze, o l’ennesimo dibattito sui suoceri… ma ovviamente le ragioni del disagio sono ben più profonde; e ritornano tutte prepotentemente in primo piano nel momento in cui si può (o si deve) trascorrere più tempo colla famiglia e col consorte.

Non è certo l’avvocato a poterti dire (o imporre) di separarti; a questo tipo di scelta tutt’altro che leggera devi arrivare attraverso un percorso personale di riflessione e di raggiunta consapevolezza, che ti porti a capire se davvero tu non abbia più voglia o possibilità di proseguire la vita in comune.

Ciò che spinge al grande passo è l’assoluta necessità di (“mettere in pausa” o)porre fine a una relazione che ormai non va più e ci logora senza darci nulla in cambio; quando si avverte come insopprimibile il bisogno di ritrovare se stessi e come non più rimandabile l’esigenza di… riprendere fiato, il momento di separarsi è arrivato.

Molti, pur volendosi separare, sono comprensibilmente spaventati dal “dopo”; soprattutto se il legame di coppia è durato anni, sembra quasi impossibile ridisegnare un proprio percorso di vita che non preveda più la presenza (e la convivenza) dell’altra persona con cui tanto abbiamo condiviso. E c’è anche la paura che i nostri figli  ne abbiano a soffrire.

Quello che possiamo dirti è che –se questa decisione è stata presa-  non ne devi avere paura.

La tua non sarà certo la prima (né l’ultima) separazione al mondo; sappi che la durata media del matrimonio in Italia è di quindici anni, e se consideri che a far media sono anche le tante coppie di settantenni e ottantenni ancora insieme dopo decenni… comprenderai facilmente come per chi ha cinquant’anni o meno la durata media del legame coniugale sia assai più bassa.

 

La separazione poi non va assolutamente vista come un “fallimento”, e non cancella quel che di buono c’è stato nella precedente vita a due: quel che semplicemente accade è che,  dopo aver fatto un (breve o lungo) tratto di strada insieme, si prosegue ognuno per la propria via.

Restano i ricordi, anche belli (e meno si litigherà in fase di separazione, più essi rimarranno intatti come nostro personalissimo patrimonio); e restano –ma c’è bisogno di ricordarlo? – i figli, per i quali i genitori anche separati restano assolutamente tali e verso i quali continuerai a dedicare ogni attenzione.

Un tempo si riteneva, sbagliando, che i figli soffrissero per la separazione; e ancora oggi ne sentiamo parecchi, di genitori che ‘restano insieme per i figli’; gli studi più aggiornati in materia, invece, ci dicono che i figli soffrono molto di più nel convivere con genitori che litigano di continuo o si trattano con freddezza, mentre –a ogni età- i figli dopo la separazione tendono a recuperare presto (e spesso a migliorare) il rapporto con l’uno e l’altro genitore ormai divisi.

Va bene, dirai tu, ma cosa mi accadrà se mi separo?

La sensazione che più spesso ci comunicano i nostri assistiti (uomini o donne che siano) è quella di una ritrovata tranquillità. Certo, vivere da soli è per certi versi più impegnativo di quanto non fosse farlo in coppia; ma si tratta per lo più di difficoltà pratiche, di un idraulico in più da cercare o di una nuova bolletta a cui badare. Ciò che conta è ben altro.

E la tranquillità interiore si recupera assai prima se –come sempre nel nostro studio cerchiamo di fare- ci si separa con un accordo equilibrato e raggiunto in tempi rapidi. Ancor meglio se, come ormai da qualche anno siamo in grado di assicurare ai nostri assistiti, l’accordo viene raggiunto e firmato direttamente nel nostro studio, nel giro di pochi giorni e senza udienze in tribunale.

Perciò… rifletti con calma, ascolta bene quello che il tuo io interiore ti sta dicendo; e se alla fine avrai capito che il momento di separarsi è davvero arrivato, noi saremo pronti ad assisterti per farlo nel modo migliore.

Buona estate.
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Contàttaci ora (dal sito, da Facebook, via mail o chiamando 0656320610).

 

Bimbi scomparsi

Il fenomeno dei bimbi scomparsi in Europa è assai diffuso (anche se poco pubblicizzato).

Abbiamo saputo da poco (colpa nostra) dell’esistenza di notfound.org, che ha avuto la bella idea di permettere a ogni sito che lo desideri di trasformare la temuta pagina “non trovato” in un’occasione per diffondere in modo capillare immagini e notizie di questi casi, moltiplicando così le opportunità di un ritrovamento.

Per capirci, cliccate qui per vedere come risulterà essere -da oggi- la nostra “pagina non trovata” (https://www.spinozziecalanna.it/notfound).

Volendo, da oggi, potreste anche… sbagliare apposta 😉 per dare un’occhiata ogni volta a un caso diverso e urgente.

E magari, se avete un sito, considerate d’inserirlo anche voi nella vostra pagina ‘not found’.

 

A scuola entrambi i genitori hanno pari diritti!

Interviemiur sede_trasteverene anche il Ministero dell’Istruzione per incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/ dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 e.e.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dalla scuola.

Lo fa con un’interessante Circolare, che vi alleghiamo per ogni vostra necessità di “dialogo” con la scuola di vostro figlio/a (non è detto che tutti gli Istituti… abbiano già fatto i compiti a casa 😉  ), in cui prevede che si debbano tenere informati entrambi i genitori e garantire loro il dialogo cogli insegnanti, addirittura anche per i genitori residenti in altra città.

Anche da questo si vede come la filosofia dell’affidamento condiviso e il rispetto di ciò che (con orribile termine) si chiama la”bigenitorialità” stiano diventando ormai patrimonio culturale diffuso.

Per fortuna.

Circolare MIUR partecipazione genitori separati

 

Il divorzio breve in Gazzetta Ufficiale. In vigore dal 26 maggio 2015

items_storia_m[1] Finalmente è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio) la legge sul cd. divorzio breve.

Perciò dal 25 maggio 2015 sarà possibile divorziare a distanza di soli sei mesi dalla separazione consensuale (1 anno se la separazione è stata giudiziale).

Combinando gli effetti della nuova legge con le norme già esistenti noi di Spinozzi e Calanna possiamo offrirvi un percorso di scioglimento del matrimonio rapidissimo, prima impensabile.

Siamo ovviamente già pronti ad assistervi al riguardo, ricordandovi che il nostro studio pratica anche il cd divorzio veloce (ovvero il divorzio in studio, senza dover andare in tribunale, e in pochi giorni di tempo).

Combinando gli effetti della nuova legge con le norme già esistenti noi di Spinozzi e Calanna possiamo offrirvi un percorso di scioglimento del matrimonio rapidissimo, prima impensabile.

Infatti chi si rivolgerà a noi per una separazione consensuale e un successivo “divorzio consensuale” potrà in pochi mesi -se questo è il suo desiderio o la sua esigenza-  risultare non solo separato ma addirittura divorziato. Anche se si hanno figli.

In queste ore dunque molte persone si rivolgono a noi per saperne di più  (stiamo anche ultimando la nostra videoguida pratica per gli interessati) e prenotare un appuntamento in studio.

CONTATTACI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ) per accedere a questo nuovo, rivoluzionario procedimento.

 

Pronti per il divorzio breve?

Non appena verrà pubblicata e dunque entrerà in vigore la nuova normativa sul divorzio breve (mancano pochi giorni, dopo l’approvazione definitiva del Parlamento) sul nostro sito troverete una pratica videoguida che vi spiegherà con chiarezza ogni cosa (come sempre con un taglio pratico, utile ai diretti interessati).

Intanto per cominciare a fare chiarezza vi proponiamo oggi la chiara sintesi operativa degli amici di Altalex.

SEPARAZIONE VELOCE E DIVORZIO VELOCE: CON NOI SUBITO!

items_storia_m[1]Grazie all’avvenuta pubblicazione in G.U., è’ finalmente entrato in vigore il decreto giustizia come modificato dalle Camere, che prevede tra l’altro le nuove procedure cd. di ‘divorzio veloce’ e ‘separazione veloce’.

DA OGGI DUNQUE POSSIAMO CONSENTIRE A TUTTI,

ANCHE ALLE COPPIE CON FIGLI , DI:

SEPARARSI / DIVORZIARE / MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

DIRETTAMENTE NEL NOSTRO STUDIO, SENZA DOVER ANDARE IN TRIBUNALE E SENZA PIU’ TUTTI QUEI MESI D’INUTILE ATTESA E SOFFERENZA ai quali costringeva la vecchia procedura giudiziaria.
SIAMO GIA’ OPERATIVI (e in effetti le richieste d’appuntamento in queste ore si moltiplicano).

Se avete questa esigenza dunque VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite questa pagina facebook, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia!
VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.
A questo link c’è la possibilità di scaricare la gazzetta ufficiale col testo definitivo (che risulta assai “tecnico” per i non addetti ai lavori) – il testo coordinato parte a pag.101.

NULLITA’ DEL MATRIMONIO, FINALMENTE UNO STOP ALLA SACRA ROTA

Avvocato, ho sentito dire che rivolgendosi alla sacra rota mia moglie non prenderà gli alimenti, possiamo farlo anche noi?”

La domanda (quasi sempre in questi termini espliciti) ci viene rivolta spesso, da mariti (o anche da mogli, nell’ultimo periodo) all’affannosa ricerca di sistemi più o meno tortuosi per evitarsi di corrispondere somme al non più amato coniuge.

Intanto, diciamo che è una filosofia che comprendiamo ma non condividiamo; qui come in altri settori non c’è da essere più o meno ‘furbi’, semplicemente c’è da far valere i propri diritti in un senso o nell’altro (e dunque non pagare se all’altro per legge non spetta; pagare solo il giusto, qualora si sia tenuti). Le norme in materia, se ben applicate, assicurano giustizia.

Tornando al nostro argomento: effettivamente –almeno fino a ieri- uno dei più praticati stratagemmi per evitare di dover corrispondere alimenti al coniuge in caso di separazione era quello di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio.

Non stiamo parlando dei pochissimi casi in cui a muovere gli interessati è un reale insopprimibile bisogno di porre nel nulla un sacramento per fondati motivi squisitamente religiosi; quello che interessa qui è il caso -purtroppo assai diffuso- del marito (o in qualche caso della moglie) che si rivolge alla Rota romana (questo il nome corretto) per far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per motivi d’interesse economico.

A i non addetti ai lavori questa distinzione tra nullità ecclesiastica e divorzio civile sfugge, perché nella sostanza si ha sempre la fine del vincolo matrimoniale a suo tempo contratto in chiesa.

Se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio.

Gli effetti dell’una e dell’altra pronuncia però sono ben diversi; o almeno lo sono stati fino a pochi giorni fa.

Una sentenza di nullità ecclesiastica (poi recepita nel nostro ordinamento con una sentenza di delibazione, in pratica poco più di un controllo formale) fa cadere il vincolo del matrimonio dall’origine; in pratica è come se un matrimonio non ci fosse mai stato. 

Dal punto di vista degli alimenti e del mantenimento questo ha conseguenze drammatiche per il coniuge svantaggiato che secondo la legge italiana avrebbe diritto a un assegno di mantenimento, perché se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio, salve poche eccezioni (limitate nel tempo e comunque nella casistica) di cui faremo a meno di accennare.

Nella pratica ci si trovava dunque a dover fronteggiare, nel corso di un procedimento civile italiano, la concreta minaccia che tutto venisse posto nel nulla a causa di una sentenza “straniera”, pronunciata da un tribunale assai diverso da quelli che conosciamo, per di più basata su criteri di giudizio spesso assai diversi e distanti da quelli della legge italiana.

Da oggi non è più così.

Le sezioni unite della corte di Cassazione, infatti, con una sentenza (16379/14) che sicuramente farà epoca e solleverà proteste degne di miglior causa, hanno finalmente sancito in modo chiaro e inequivocabile il principio per cui

Ora le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni.

le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni. Lo impedisce innanzitutto la nostra Costituzione.

Finalmente dunque la tutela dei diritti e delle rispettive ragioni dei coniugi torna ad essere oggetto di esame e decisione pressoché esclusivi del giudice civile italiano, secondo le leggi laiche del nostro ordinamento e con tutte le garanzie che le nostre norme assicurano in modo lodevole al coniuge svantaggiato separato o divorziato.

Attenti però; il vostro avvocato dovrà opporsi tempestivamente e nel modo tecnicamente corretto alla sentenza ecclesiastica, altrimenti il giudice non potrà di sua iniziativa rifiutarsi di accettare la sentenza ecclesiastica e anzi dovrà necessariamente applicarla.

Ancora un buon motivo per scegliersi un ottimo avvocato matrimonialista.

Stai pensando di separarti? 

Se hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

Ti aspettiamo per tutelarti al massimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine: “GVasiCancelleriaengr”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons

 

 

L’errore peggiore? Rimandare una decisione.

A essere indecisi sul da farsi -e a rimandare una scelta personale o lavorativa- sono spesso i nostri assistiti; e ciò anche quando in cuor loro sanno bene quale sia la via da prendere.
Anche noi avvocati del resto, nella nostra vita oltre il lavoro, commettiamo spesso lo stesso errore.
Rinviare una decisione importante è comodo, nell’immediato. Ma assai dannoso, in prospettiva.
E il tempo è in assoluto il nostro bene più prezioso, come suggeriva Seneca in questa indimenticabile lettera che v’invitiamo a leggere (e che noi non ci stanchiamo di rileggere).

422px-Seneca2[1]IL TEMPO; USARLO, PERCHÉ AD OGNI ISTANTE SI MUORE.

(Seneca, Lettere Morali a Lucilio, Libro Primo, 1)

 Seneca saluta il suo Lucilio.

1. Fai così, o mio Lucilio: renditi padrone di te stesso e il tempo che finora ti era portato via con la forza o sottratto con la frode o che ti sfuggiva di mano raccoglilo e conservalo. Persuaditi, succede proprio come ti scrivo: certi momenti ci sono tolti con brutalità, altri presi subdolamente, altri ancora si disperdono. Però lo spreco più vergognoso è quello provocato dall’incuria. E se avrai la compiacenza di prestare attenzione, bada: la maggior parte della vita se ne va mentre operiamo malamente, una porzione notevole mentre non facciamo nulla, tutta quanta la vita mentre siamo occupati in cose che non ci riguardano.

2. Mi indicherai un uomo che attribuisca un valore effettivo al tempo, che sappia soppesare ogni giornata, che si renda conto di morire ogni giorno? Sbagliamo, infatti, in questo: che ravvisiamo la morte innanzi a noi; ebbene: una gran parte della morte appartiene già al passato. Tutto ciò che della nostra esistenza è dietro di noi, la morte lo tiene saldamente. Fai dunque, o mio Lucilio, quel che mi scrivi che fai: tienti strette tutte le tue ore, così avverrà che dipenderai meno dal domani. Mentre si differiscono gli impegni, la vita ci passa davanti.

3. Tutto, o Lucilio, è al di fuori dell’uomo: solo il tempo è nostro; di quest’unico bene lubrico e fugace la natura ci ha affidato il possesso e ne può escludere chi vuole. E poi, osserva come è grande la follia dei mortali: tollerano che siano loro rinfacciati come un debito, quando li abbiano ottenuti, i doni più insignificanti, di pochissimo valore e comunque rimpiazzabili; nessuno, invece, si considera debitore di qualcosa, se ha ricevuto un po’ di tempo; eppure questo è l’unico bene che nemmeno una persona riconoscente può restituire.

4. Forse chiederai che cosa faccio io che ti impartisco tali insegnamenti. Lo confesserò candidamente: proprio quello che succede a un uomo amante del lusso, ma scrupoloso: tengo alla perfezione il registro delle spese. Non ho il diritto di affermare che non sperpero nemmeno un poco di tempo, ma dirò quanto ne perdo e perché e in che modo; così renderò ragione della mia povertà. Del resto, mi capita ciò che succede alla maggior parte delle persone in miseria per colpa loro: tutti sono comprensivi, nessuno, però, viene ad aiutarle.

5. E allora? Non considero un poveraccio chi si accontenta di quel poco – non importa quanto – che gli è rimasto. Preferisco tuttavia che tu tenga in serbo le tue risorse e comincerai a farlo nel momento opportuno.

Infatti, come giustamente vedevano i nostri vecchi, è troppo tardi risparmiare quando si è giunti in fondo al vaso, perché ciò che rimane è davvero poca cosa e, per giunta, la peggiore.

 

Stammi bene.