Un nuovo servizio per voi: appuntamenti in studio dalle ore 8:30!

Va bene, siamo noi i primi aorologio dirlo: andare dall’avvocato non è in cima alla lista delle attività piacevoli.
Purtroppo almeno in Italia è raro che si vada dal proprio legale prima che un problema sorga; più spesso si corre da lui nella speranza di poter porre rimedio a una situazione già complicata, sicché è difficile che lo si faccia col sorriso.
A ciò si aggiunga che molto spesso, forse troppo spesso, gli studi legali non sono organizzati in funzione del migliore attenzione al cliente che si presenta in studio; certo ogni avvocato dedica al suo assistito la massima diligenza professionale, ma dal punto di vista logistico frequentemente i clienti si ritrovano a dover affrontare lunghe attese in anticamera, finendo col perdere (considerato anche il tempo necessario per il tragitto) anche mezza giornata per parlare coi loro difensori.

Il nostro studio per la verità è sempre attento a pianificare gli appuntamenti studio in modo da minimizzare o addirittura annullare i tempi di attesa del cliente; praticamente sempre, salvo rarissime eccezioni, il nostro assistito entra nella nostra sede e viene immediatamente ricevuto dal suo legale di fiducia.
Resta pur sempre il problema degli orari. Gli studi legali tradizionalmente ricevono solo nel pomeriggio e per di più dopo una certa ora (qui a Roma ad esempio raramente si riceve prima delle 16:00).

Abbiamo deciso di assicurare  ai nostri assistiti la possibilità di essere ricevuti ogni giorno in studio a partire dalle ore 8:30 del mattino.

Da questo punto di vista, organizzare una fascia d’appuntamenti a inizio giornata può rappresentare per molti clienti una piacevole alternativa, permettendo loro di affrontare subito la discussione relativa all’argomento che in quel momento sta più a cuore e quindi, ottenute dal proprio avvocato le risposte di cui si aveva bisogno, di essere liberi di affrontare un’intera giornata con animo più sgombro.
Proprio per questo -compatibilmente con le necessità legate alla presenza in tribunale degli avvocati dello studio- abbiamo deciso di assicurare  ai nostri assistiti la possibilità di essere ricevuti ogni giorno in studio a partire addirittura dalle ore 8:30 del mattino.
Durante la fase iniziale di sperimentazione abbiamo ricevuto conferma dagli interessati della bontà di questa scelta e dunque abbiamo deciso di renderla “istituzionale”.

Allora cosa aspettate? Prenotate subito la vostra consulenza mattutina in studio chiamando il numero 0656320610 o inviando una mail a spinozziecalanna @ tiscali.it per poter affrontare con animo sgombro la vostra giornata! 🙂

PS: ovviamente restiamo a vostra disposizione per i vostri appuntamenti in studio anche in altri orari 😉

10 RISPOSTE SU COME OTTENERE IL MANTENIMENTO DAL CONIUGE CHE NON PAGA

cofanetto vuoto con fede

In un recente commento a questo precedente articolo una nostra lettrice poneva diverse questioni in tema di assegno di mantenimento e di suo mancato pagamento; l’argomento in realtà interessa molti, sicché abbiamo deciso di dedicargli un articolo apposito sul sito, con un taglio assai pratico (per ‘non addetti ai lavori’) e –si spera- chiaro (domanda/risposta).
Siete invitati a commentare (e volendo a condividere liberamente l’articolo, citando ovviamente la fonte con un link).

Diteci anche se vi piacciono articoli scritti così (così sapremo se scriverne ancora di questo tipo).

1-  Mio marito / moglie non mi paga più il mantenimento. Può farlo?

No. Non senza un provvedimento del tribunale che modifichi le condizioni fino ad oggi presenti.

2-  E se non mi paga, pur essendovi tenuto e avendone la possibilità?

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.

3-  E se ufficialmente il coniuge risulta disoccupato?

Non conta (solo) quello che risulta ufficialmente, ma vale il reddito effettivo della persona, dichiarato o meno che sia.
E’ sempre possibile, in corso di causa, ricostruire tramite un bravo avvocato matrimonialista le prove dell’esistenza di redditi non dichiarati e richiedere accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (i cd. prestanome: di solito parenti, amici o… nuovi amori).

Accertamenti e ricerche sono possibili anche in momenti successivi alla causa; costano (in misura variabile) ma spesso ci danno elementi ottimi per aggredire beni ‘nascosti’.

Anche qui, un avvocato esperto aiuta.

4-  Posso denunciarlo/a se non paga il mantenimento?

In generale, si prevede il reato (art.570 cp -Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per cui:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)”

Perciò di sicuro si può denunciare chi non paga: però il risultato finale (massimo) sarà una condanna penale, non un pagamento effettivo di somme.

5-  Ho diritto agli arretrati?

Certamente sì. Si risponde dei debiti coi propri beni presenti e futuri, perciò chi non paga ora pagherà (e cogli interessi). Non si dimentichi poi il diritto all’aggiornamento ISTAT dell’assegno.

6-  Si prescrivono i crediti per alimenti / mantenimento?

Sì. Vanno richiesti entro cinque anni (ad es. nel maggio ’13 posso richiedere gli arretrati risalenti fino al maggio 2008). Con alcune precisazioni:

– la prescrizione va eccepita da chi doveva pagare (altrimenti non scatta automaticamente);
– se si è ricevuto il pagamento di un debito prescritto il denaro non va restituito;
– comunque basta una semplice richiesta scritta arrivata all’interessato/a entro i cinque anni (una raccomandata a/r o una PEC) per azzerare il periodo trascorso e far ripartire altri cinque anni.

Chiedete perciò sempre per iscritto!

7-  Posso fargli/le  vendere la casa, l’auto, la barca etc.?

Sì. Le procedure per farlo ci sono, costano e non sono brevi ma se il bene vale alla fine si recuperano anche le spese del procedimento.

8-  Posso ipotecare la sua casa / ufficio / terreno?

Sì. Posso far mettere un’ipoteca sugl’immobili di proprietà dell’inadempiente, e dura vent’anni.

9-  E se si tratta di beni cointestati con altra persona?

Non cambia, si possono sempre ipotecare e/o far vendere anche beni cointestati, con procedure apposite che un avvocato esperto ben conosce.

10-  Non ho i soldi per pagarmi un avvocato.

A questo risponde un nostro video ‘classico; però alla luce delle intervenute modifiche legislative vi sono ora dubbi sulla praticabilità del patto di quota lite (il resto del discorso conserva la sua validità).

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Stai pensando di separarti? Clicca qui.

Hai già deciso di separarti?
Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

 

 

 

 

 

[L’immagine è di  icronticprime (cc) ]

 

VECCHIE TARIFFE… DA COGLIERE AL VOLO!

sedeAncora Buon Anno a tutti e ben ritrovati nel 2013.
L’anno passato è stato duro per molti; e non ci sono -a sentire gli esperti- grandi prospettive di rilancio anche per i prossimi mesi.
D’altra parte chi ha problemi legali non può aspettare che le cose migliorino; l’esigenza di tutelarsi è prioritaria.
Per questo abbiamo deciso -sicuri che apprezzerete- di prorogare ancora FINO ALLA FINE DI QUESTO MESE LE NOSTRE TARIFFE 2011-2012 per tutti coloro che prenoteranno una consulenza o ci affideranno un incarico professionale ENTRO IL 31/1/2013.
A chi avesse bisogno di un parere o di un’assistenza legale dunque consigliamo di non aspettare: ci contatti ora (dal sito – http://www.spinozziecalanna.it/home/per-contattarci – via mail – mailto:info@spinozziecalanna.it – o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata: in un incontro riservato presso il nostro studio potrà raccontarci la sua vicenda e ricevere un’approfondita analisi del suo caso.
Chiarirà con noi in modo completo i suoi dubbi e avrà anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i suoi diritti.

STAI PENSANDO DI SEPARARTI…


 …e forse ne hai già parlato con un amico – o un’amica; oppure, in silenzio, hai cercato di capirne qualcosa in più, prestando ascolto ai racconti più diversi sulle separazioni di parenti o conoscenti; magari hai anche letto di tutto (e il contrario di tutto) in internet.

La tua incertezza -anziché sparire- è aumentata.

Le leggende metropolitane, al riguardo, sono molte (di alcune parliamo qui).

E ogni caso è per forza di cose diverso dagli altri, perciò quel che è (stato) vero per altri può non essere affatto vero per te.

A te ora serve chiarezza.

Hai bisogno di sapere come stanno davvero le cose: cosa effettivamente prevede la legge per il tuo caso, cosa succede poi nella pratica concreta del Tribunale, cosa puoi e devi aspettarti dal momento in cui prendi effettivamente l’iniziativa, e quali saranno i tuoi diritti (e doveri) da allora in poi.

E’ proprio questo il momento in cui ti serve parlare con un avvocato esperto, che abbia pratica vera di questo tipo di situazioni e procedimenti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata solo a te: in un incontro riservato presso il nostro studio potrai raccontarci la tua vicenda matrimoniale e ricevere un’approfondita analisi del tuo caso. Chiarirai con noi in modo completo i tuoi dubbi e ti daremo anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i tuoi diritti.

Al termine di questo incontro, di sicuro avrai le idee chiare su tutto e potrai meglio valutare il da farsi.

Nessuno, al di fuori degli avvocati di questo studio, saprà nulla di questo incontro (la riservatezza è un nostro dovere e una nostra priorità); e nessuno degli avvocati con cui parlerai ti forzerà mai a intraprendere nulla.

Sarai tu –quando vorrai- a decidere in piena libertà se dare effettivo avvio alla tua separazione; sappiamo bene che si tratta di scelte personalissime, che nessuno di noi si permetterà di giudicare.

[Non temere, la consulenza avrà un costo chiaro, limitato e senza sorprese, che ti verrà comunicato all’atto della richiesta (non impegnativa) di prenotazione.]

SE INVECE HAI GIA’ DECISO DI SEPARARTI…

…l’incontro coi nostri avvocati servirà non solo per analizzare a fondo il tuo caso ma anche per impostare da subito l’azione da intraprendere per arrivare -prima possibile e limitando costi e tempi- alla separazione di cui hai bisogno.

Permettici di chiarirti come pensiamo debba essere un avvocato che tratta separazioni e divorzi.

Molte persone, forse anche fuorviate da cinema e fiction ben poco realistici, si rivolgono all’avvocato sperando d’incontrare (e ingaggiare) qualcuno che assomigli a un attore tragico, o a un ‘vendicatore’. Nella realtà, un avvocato che urlasse in udienza non avrebbe altro risultato che quello d’indisporre il giudice; e un legale  inutilmente bellicoso e persecutorio con la controparte solo per compiacere il proprio cliente non ti sarebbe affatto utile, giacché la magra soddisfazione di turbare il sonno del tuo coniuge la pagheresti con anni di cause sfibranti (e assai costose).

A te invece serve un professionista serio e preparato, che ti consigli al meglio  per avere (o conservare) tutto quel che ti spetta, si sforzi di raggiungere –prima possibile- un accordo che ti tuteli al massimo e ti permetta di uscire presto da una situazione che non sei più in grado di sopportare.

Sia chiaro: non temiamo le cause e siamo ben… allenati e preparati a sostenerle tutte le volte che sia necessario. Siamo fermissimi nella difesa dei tuoi diritti (come coniuge e come genitore); ma non siamo litigiosi per il solo gusto di esserlo.

L’avvocato che meglio fa i tuoi interessi è quello che ti permette di cominciare da subito a guardare avanti.

Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

Noi penseremo a tutelarti e tu potrai dedicarti a cominciare subito la tua nuova vita.

Esami diagnostici sbagliati o insufficienti? Si possono chiedere i danni

Non tutti sanno che (in gravidanza e non solo) accertamenti diagnostici effettuati in modo superficiale e/o incompleto possono determinare responsabilità professionale del medico.

In tali casi, è indispensabile chiedere il giusto risarcimento, anche per assicurare ai danneggiati risorse sufficienti a far fronte alle inevitabili future necessità.

La richiesta di danni può essere avanzata entro dieci anni di tempo dal fatto.

Segnaliamo in proposito questa interessante sentenza (che peraltro ripropone tesi già affermate in altre recenti sentenze) per cui il medico (e la struttura) che non svolgono tutte le necessarie indagini sul feto rispondono (per danni) nel caso di nascita di un bimbo affetto da sindrome di Down.

Se avete bisogno di assistenza per un caso di questo genere, non esitate a contattarci  cliccando QUI.

 

 

(Per la segnalazione della sentenza si ringrazia Diritto e Giustizia – l’immagine è di  .:elNico:. CC)

 

Come capire se è davvero giunto il momento di separarsi.


Nel corso dei molti anni di pratica come avvocati matrimonialisti c’è capitato di osservare come vi siano alcuni periodi dell’anno nei quali la richiesta di appuntamenti per l’avvio di una separazione si fa molto più pressante: in particolare questo accade all’inizio e alla fine del periodo estivo e immediatamente dopo le vacanze natalizie.

Perché questo accada a è facile intuirlo: sono questi i periodi in cui le coppie passano più tempo insieme, hanno maggior occasione di confrontarsi (e di scontrarsi) e dunque maturano con più facilità reciproci sentimenti di esasperazione.

In alcuni casi poi è già presente una relazione extraconiugale, con la quale il coniuge implicato finisce col fare i conti proprio in queste occasioni, sia per l’accresciuto senso di estraneità nei confronti della compagna o del compagno “ufficiale” sia anche perché la persona con cui viene intrattenuta tale relazione fatalmente comincia col tempo a pretendere maggior attenzione per sé -e dunque anche una condivisione almeno parziale del periodo vacanziero.

Ecco dunque che facilmente (all’inizio o alla fine di tali periodi) si finisce davanti a un avvocato, per assumere informazioni sul funzionamento della separazione, sulle cautele da osservare nei confronti del coniuge e via dicendo.

Non sono pochi i casi però in cui la persona che riceviamo nel nostro studio è in realtà assai incerta sul da farsi, al punto da attendersi quasi che l’avvocato rompa gl’indugi e prenda egli stesso l’iniziativa di avviare senz’altro un procedimento per separazione.

Guai all’avvocato che assecondasse una simile aspettativa.

Quel che personalmente riteniamo di fare in casi del genere, pur non trascurando di dare una completa informazione di carattere professionale sul funzionamento e sulle implicazioni della fine di una convivenza coniugale, è principalmente il far riflettere a fondo il nostro assistito sulla reale natura dei propri sentimenti.

Perché è questo il punto nodale: la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza,

la moglie o il marito che sta meditando di separarsi deve fare un approfondito esame di coscienza

indagando in modo sincero le proprie più intime sensazioni.

Solo il diretto interessato infatti sa nel profondo se voglia o meno continuare a credere e a lottare per il suo rapporto matrimoniale oppure se sia ormai talmente stanco, sfiduciato o per converso esasperato e adirato da non volerne più sapere nulla.

La rozza metafora che a volte adoperiamo per aiutare il nostro cliente a riflettere e capire se sia arrivato davvero il momento di separarsi è quella della vecchia automobile di famiglia, che ci ha trasportato e assistito fin qui ma ora ha bisogno, visto il chilometraggio raggiunto, di una costosa manutenzione straordinaria.

Con quali sentimenti pensiamo a questa nostra automobile?

Vediamo in lei l’auto a cui siamo tanto affezionati e che non vorremmo mai dare via?

Oppure solo un vecchio catorcio del quale non vediamo l’ora di disfarci?

Nel primo caso sarà opportuno che, prima di pensare a una separazione, esploriamo fino in fondo ogni possibilità di recupero del proprio rapporto matrimoniale, con l’altro coniuge e magari anche con l’aiuto di un qualificato terapeuta di coppia.

Nel secondo caso invece siamo ormai pronti per dare incarico al nostro avvocato per l’avvio del procedimento di separazione.

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Stai pensando di separarti? Clicca qui.

Hai già deciso di separarti?
Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

 

 

[L’immagine è di Donna62, CC]

 

 

 

SEPARAZIONE, PUO’ INTERVENIRE IN GIUDIZIO IL FIGLIO MAGGIORENNE

 

Ho rilasciato una breve intervista a JusticeTV (canale 586 di Sky) sulla possibilità per il figlio maggiorenne d’intervenire nel giudizio di separazione tra i genitori, recentemente sancita dalla Cassazione (sentenza 4296 del 19 marzo 2012).

L’intervista in video, andata in onda nel JusticeTG, è visibile per i soli abbonati, mentre la (parziale) trascrizione dell’articolo è liberamente consultabile QUI.

 


Anche nel 2012… siamo avvocati convenzionati Family Card!

Come forse ricorderete, già in precedenza, per venire incontro a  chi vive situazioni economicamente difficili, avevamo con piacere aderito alla convenzione proposta dalla Provincia di Roma.

 

La situazione generale del Paese, a voler essere ottimisti… non è migliorata.

 

 

E allora ci è sembrato doveroso, in risposta alla richiesta della Provincia di Roma,  rinnovare senz’altro la convenzione a suo tempo stipulata e dunque continuare a offrire condizioni di favore ai titolari di Family Card.

 

[Se anche non dovesse servirvi per risparmiare qualcosa sulle spese legali, vi consiglio di dare un’occhiata a tutte le altre attività che aderiscono all’iniziativa; c’è davvero la possibilità di risparmiare praticamente in tutto ciò che una famiglia (volente o nolente) si trova a spendere.]

CHI PUO’ RICHIEDERLA?

La FAMILY CARD (anche nel 2012) è UNA TESSERA GRATUITA riservata alle famiglie residenti nel territorio della Provincia di Roma composte da:

  • uno/due genitori e due figli con reddito familiare annuale fino a € 40.000;
  • uno/due genitori e tre figli con reddito familiare annuale fino a €  50.000; dopo il terzo figlio, per ogni figlio in più, il tetto di reddito annuale familiare aumenta di € 5.000.
  • persone ultra 65enni con reddito annuale fino a € 15.000;
  • persone non autosufficienti a carico del nucleo familiare con reddito fino a € 50.000.

Ogni tessera è nominativa, per essere utilizzata va esibita assieme ad un documento di riconoscimento ed è valida fino al 31 dicembre.

Se volete saperne di più sulla card potete scaricare il depliant ufficiale e visitare la http://www.provincia.roma.it/news/family-card-sconti-e-agevolazioni-le-famiglie, dove si spiega anche come richiederla.

L’elenco completo delle attività che hanno aderito alla convenzione potete trovarlo QUI (ci sono anche supermercati, farmacie, librerie etc.).

The Free Dictionary: v intr aderire 1 combaciare unirsi essere strettamente unito ***I pezzi aderiscono perfettamente.

Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare le liberalizzazioni.

 

Leggo sul sempre aggiornatissimo sito di Altalex la bozza del famigerato D.L. 2012 sulle liberalizzazioni che il governo Monti si appresta a varare; e inizio anche a ricevere al riguardo le usuali mail di sdegno/allarme/chiamata alle armi da parte dei più disparati organismi e  associazioni forensi (qualcuno, nella foga, travolge con morti e feriti anche la lingua italiana).

Con buona pace di chi la pensa altrimenti, personalmente ritengo il provvedimento, almeno per la parte che riguarda gli avvocati, assolutamente positivo e condivisibile; e spero vada in porto al più presto.

Se avrete la pazienza di seguirmi, spiegherò in sintesi il perché, commentando direttamente le norme ‘incriminate’ (riportate in grassetto corsivo).

[…]
CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Qua i primi commenti mostrano panico e smarrimento: come faremo a determinare il dovuto?
Non mi risulta aver mai udito analogo terrore in chi vende viaggi o impacchetta cioccolatini, per l’ottima ragione che il “prezzo” è sempre e comunque determinabile; se poi  risulterà troppo alto / basso, lo dirà il mercato (di riferimento; lo stracchino del discount ha un prezzo diverso da quello della boutique gastronomica del centro).

Pronti a fare offerte speciali? Io sì, e sarà divertente.

Personalmente, vedo anzi nella fine delle tariffe una vera e propria liberazione; tutti noi avvocati abbiamo passato (buttato) anni a predisporre note spese e/o parcelle analitiche (come richieste dalla normativa) annotando €2 di spese di fax, €10 di ‘accesso agli uffici’ etc. etc.; salvo poi ritrovarsi a vederle disattese e/o dover comunque rientrare in un certo ‘totale massimo richiedibile’, spesso tutt’altro che indiscutibile o… indiscusso.

 

2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”

Qui si modifica la norma del c.c. che prevede  come determinare un compenso per il professionista nel caso non vi sia un accordo preventivo (e cioè un contratto); d’ora in poi, se non potrà essere determinato “secondo gli usi”, il Giudice (perché questa norma serve nel caso di giudizi tra professionista e cliente) lo determinerà ‘secondo equità’.

Questa ultima espressione spaventa molti: saremo dunque rimessi all’arbitrio del giudice?
Sinceramente, mi viene da sorridere.
In vent’anni di frequentazione dei tribunali, e con parecchie cause ormai alle spalle, i casi in cui un Giudice abbia accolto integralmente la richiesta portata dalle mie (sia pur accuratamente calcolate) note-spese si conta sulle dita di una mano.
Da sempre i giudici si sentono liberi di rideterminare il compenso dovuto all’avvocato; e mai il ‘parere dell’associazione professionale’ è stato da essi ritenuto vincolante in alcun modo.

 

3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da“ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.

Questa è la norma relativa ai decreti ingiuntivi richiesti dai professionisti per gli onorari non pagati; si elimina qui il parere obbligatorio di congruità dell’Ordine (che del resto, come detto, con le nuove norme non conta più nulla per il giudice).
Il professionista qui risparmia una percentuale (nel caso ad es. degli avvocati, pari al 2%) calcolata in base agli onorari richiesti (ma ancora non incassati), compenso che l’Ordine ti richiede(va) per emettere tale parere.
Parere, occorre ribadirlo, fino ad oggi invece necessario (=costo sicuro) ma niente affatto insindacabile in giudizio (e ci mancherebbe).

 

4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.

Questa norma riguarda specificamente i notai,  e li riconduce giustamente alla normativa generale dei professionisti in tema di determinazione dei compensi.

 

Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.

Qui il timore della categoria si articola in più varianti. Ovvero:
a-    Come potremo calcolare il preventivo?
Esattamente come facciamo adesso.
Non c’è avvocato che non sappia dare al cliente (o abbia in cuor suo) almeno un’idea di massima di quanto costerà una causa.

b-    Resteranno fuori delle spese / attività / competenze non prevedibili all’atto del preventivo!
Bisogna capirsi su cosa intendiamo per preventivo: l’avvocato che pensa a un foglio bianco con scritto solo ‘la causa Le costerà €4000,00 tutto compreso’ può tranquillamente rassegnarsi al peggio, i suoi timori troveranno piena conferma nelle infinite variabili del giudizio.
Il preventivo dovrà per forza di cose essere analitico, prevedere il ‘pacchetto base’ che sarà ricompreso nel prezzo e le ulteriori varianti (gli optional  🙂 ) che si potrà scegliere o meno di ‘acquistare’ anche più avanti.
Una gita da un qualunque concessionario auto può aiutare a chiarirsi le idee.

c-    Le cause sono un qualcosa di troppo complesso per poter essere ricomprese in un preventivo!
Costruire case è attività almeno altrettanto complessa e di pari durata; eppure il costruttore sa dirci quanto l’opera finita ci costerà.
L’argomento dunque non regge.

Piuttosto un preventivo (accettato, e dunque un contratto) ben fatto, ha tantissimi vantaggi:
A)    Fa chiarezza immediata tra le parti (col noto corollario… dell’amicizia lunga);
B)    Permette alle parti di stabilire un chiaro piano dei pagamenti (con scadenze o rate prefissate e la possibilità di bloccare subito la prestazione in caso d’inadempimento);
C)    Elimina alla fonte i clienti indesiderabili, giacché chi ha poca o nessuna intenzione di pagare il professionista non accetterà certo di vincolarsi per iscritto;
D)     Elimina ogni necessità per il professionista di dover calcolare (e giustificare) analiticamente le singole voci che compongono il totale dovuto;
E)    Elimina ogni ‘sorpresa finale’ per i clienti, che potranno serenamente programmare anche l’onere finanziario collegato all’incarico professionale.

 

(segue)
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.

3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.

Ritengo incosciente lavorare senza una copertura assicurativa professionale e personalmente ne ho una da circa quindici anni;  la norma mi pare dunque ineccepibile  (senza contare che l’obbligo sarebbe comunque scattato già quest’anno in ragione di precedenti disposizioni).
Le prestazioni rese nel SSN sono esonerate perché esiste già la copertura obbligatoria da parte delle AASSLL e delle strutture private coinvolte: ma ricordo ai medici che questo non li pone al riparo dall’essere citati in giudizio personalmente (a volte, anche dalla stessa struttura per cui lavorano).

 

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
Ovviamente.

 

Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Sono favorevole a qualunque norma agevoli l’ingresso dei giovani nella professione. Spero che si configuri un tirocinio efficace, che davvero insegni qualcosa in più rispetto alle necessarie nozioni teoriche; ma questo potrà dircelo solo la concreta attuazione di tale norma.

 

Questo in sintesi… ma ora, come s’usa dire, dite la vostra che ho detto la mia.

 

[Chi cercasse invece notizie sul film che ha ispirato il titolo di questo post, può far rotta su Mymovies]

SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

 

Sono molti i luoghi comuni nel campo delle separazioni, vere “leggende metropolitane” in grado di fare parecchi danni a chi dà loro retta.
Vediamo allora di spazzarne via alcuni analizzando

 

SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE

  1. “Nella separazione i figli vanno sempre alla madre.”
    Questo non è vero, almeno non sempre.
    Dopo la riforma del 2006, voluta dal legislatore proprio per porre rimedio a una condizione che vedeva i padri in assoluto svantaggio nell’assegnazione dei figli, è stato adottato un criterio nuovo, quello della bigenitorialità, che permette e anzi impone a entrambi i genitori di partecipare in modo paritario e consente di evitare così che l’apporto dei padri in particolare si traducesse semplicemente nel versamento di una somma mensile (senza poter poi metter bocca sulle decisioni prese da sola la madre).
    Oggi abbiamo dunque la possibilità di modulare nel modo migliore e nel rispetto delle esigenze di entrambi un rapporto con i figli basato sulla compartecipazione e sulla codecisione per quel che riguarda le scelte importanti e i momenti significativi della vita dei separati.
  2. “Nelle separazioni la moglie prende sempre l’assegno di mantenimento”.
    Non è affatto vero.
    Intanto la legge non parla di mogli o di mariti ma parla genericamente di ‘coniuge economicamente più debole’.
    Nella nostra pratica professionale sono ormai frequenti casi in cui le mogli guadagnano più dei mariti, e questo si traduce (nei provvedimenti del tribunale) nell’assenza di qualsiasi provvedimento economico in favore delle mogli economicamente avvantaggiate; semmai residua (ma è cosa diversa) il solo assegno per i figli minori nel caso sia la moglie a tenerli presso di sé la maggior parte del tempo (cosa che abbiamo appena visto essere tutt’altro che scontata).
  3. “Nelle separazioni la casa coniugale va sempre alla moglie.”
    Anche questo non è più vero (o almeno non è più vero come è stato fino a pochi anni fa).
    In realtà dal punto di vista tecnico-giuridico non è mai stato vero; la norma prima vigente non parlava di ‘casa assegnata alla moglie’ ma di casa coniugale assegnata al coniuge al quale venivano affidati i figli.
    Adesso la norma indica quale assegnatario il genitore presso il quale vengono collocati in prevalenza i figli. Quindi non è l’essere madri o padri ma l’essere genitori “affidatari in prevalenza” dei figli minori a decidere chi resti in casa e chi vada fuori.
  4. La casa va sempre alla moglie, anche se non ci sono figli.”
    Falso. Se non vi sono figli non vale quello che  è previsto per la tutela di questi ultimi (v. punto precedente).
    Senza figli valgono dunque le regole generali della proprietà e il coniuge che non sia anche proprietario o almeno comproprietario dell’immobile non potrà restarci (se non per sopperire a esigenze immediate).
    Nel provvedimento definitivo che chiude il procedimento il tribunale non potrà mai (contro la volontà del coniuge proprietario) assegnare la casa coniugale alla moglie (in generale, al coniuge non proprietario) senza figli minori.
  5. L’assegno per i figli dei separati va pagato solo fino alla loro maggiore età.”
    Anche questa convinzione è molto diffusa ma è del tutto errata.
    I figli vanno mantenuti dai genitori anche oltre la maggiore età, a condizione che continuino con profitto i loro studi o che -pur senza studiare- ricerchino attivamente l’occupazione.
    Quanto dura allora l’obbligo di mantenimento in questione?
    Dura finché i figli non raggiungono l’autonomia economica. Anche se hanno trent’anni.
  6. “Il genitore disoccupato non è tenuto ad alcun mantenimento.
    Altra leggenda assai diffusa; a volte porta genitori poco responsabili addirittura… a licenziarsi (davvero o più spesso formalmente) dal loro lavoro, per figurare privi di reddito e quindi nulla aver da versare ai figli o al coniuge.
    I tribunali sono abituati a simili tristi sotterfugi e vanno oltre il dato formale, potendo disporre anche indagini di polizia tributaria, a carico non solo del coniuge ma anche di terzi (società fiduciarie, parenti, datori di lavoro in nero etc.), per accertare quali siano le reali condizioni economiche.
    E’ assai difficile sfuggire all’accertamento della polizia tributaria.
    Senza dimenticare che il tribunale -ove necessario- condanna a versare un assegno anche il coniuge formalmente disoccupato; se il coniuge disoccupato non potesse immediatamente pagare, tale debito resterà comunque a suo carico negli anni e potrà essere azionato dall’altro coniuge o dai figli maggiorenni anche a distanza di anni, cogl’interessi e la rivalutazione.
  7. “Se non mi presento in tribunale mio marito/moglie non potrà andare avanti con la causa.
    Errore gravissimo che però ancora qualcuno si ostina a voler commettere, rischiando così di compromettere in modo serio la possibilità di far valere le proprie ragioni.
    Marito e moglie hanno il diritto di separarsi, che l’altro voglia o no: il coniuge che vuole separarsi può dunque anche da solo far depositare il ricorso di separazione che verrà notificato all’altro coniuge. Se questi non ritirerà l’atto e non si difenderà nel processo con il suo avvocato subirà passivamente le conseguenze della decisione presa dal tribunale anche in sua assenza (tecnicamente “in sua contumacia”) quale che sia il provvedimento emesso dal tribunale (destinato peraltro a durare finché le condizioni sottostanti economiche non cambino in modo significativo).
    Se vi arriva dunque la notifica del ricorso… ritiratela senz’altro.

E correte dal vostro avvocato matrimonialista.

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(l’immagine è di johnbullas – CC)