Coronavirus e processi. Lavori in corso…

Cari tutti, sono giorni un po’ complicati. Solo pochi minuti fa è stato pubblicato il D.L. coronavirus che BLOCCA TUTTE LE UDIENZE (con poche eccezioni) E I TERMINI PROCESSUALI.
Vi alleghiamo il testo completo, nel caso foste masochisti al punto da volerlo consultare.
Già da domani riorganizzeremo il lavoro dello studio per consentire la normale attività di supporto, consulenza e difesa ai nostri assistiti vecchi e nuovi.
Sfruttate questo sito e la nostra pagina FB spinozziecalanna per mantenervi aggiornati e per contattarci senza problemi

“Due Giorni Dopo” – Torna in scena un nostro piccolo classico

Ben ritrovati, amici!

Sabato 8/7/2017, alle ore 21 (precise!) torna in scena (e selezionato in concorso) un nostro piccolo classico, “Due giorni dopo”, corto brillante già finalista a ‘Schegge d’Autore’ 2006 e ‘Frammenti’ 2006, in un nuovo allestimento e con un nuovo cast!

Selezionato per il Concorso Corti Teatrali del Piccolo Teatro di Pietralata.

Interpreti: Sara Calanna e Armando Puccio – Regia: Sara Calanna

Dove?

Piccolo teatro di Pietralata

via della Stellaria 7, 00158 Roma

Quanto tempo ci vorrà per risolvere il mio problema?

p1020014La domanda che ciascuno in cuor suo si pone quando si rivolge all’avvocato divorzista per intraprendere una separazione è: “Quanto ci vorrà per risolvere il mio problema?”

Decidere di avviare una separazione è scelta tutt’altro che semplice o improvvisata; e spesso infatti si finisce per attendere mesi (o addirittura in qualche caso anni) prima di decidersi a contattare un legale, accumulando nel frattempo un lungo periodo di sofferenza e ansia.

Così, quando finalmente ci si decide a prendere un’iniziativa in tal senso, si spera -certo irrazionalmente- di vedere subito magicamente risolti tutti i propri problemi.

La realtà, come è facile immaginare, è assai diversa; l’avvocato che viene contattato avrà infatti bisogno innanzitutto di conoscere in modo approfondito la vicenda umana del proprio assistito e di analizzare in modo serio le condizioni personali ed economiche di tutta la famiglia interessata; contatterà poi l’altro coniuge, dando avvio a una fase di trattativa e di dialogo che spesso implica il coinvolgimento di un avvocato di fiducia di quest’ultimo e via dicendo.

La persona che ha deciso di separarsi per forza di cose in questa fase deve… pazientare, sapendo che il tempo oggi “investito” nel dialogo gestito dal proprio avvocato matrimonialista potrà tradursi in un accordo che eviterà a entrambi i coniugi un giudizio di separazione assai lungo e faticoso (oltre che costoso). E guardarsi dal sommare a questo tempo riservato al dialogo e alla trattativa tutto il periodo in cui si è invece preferito attendere prima di dare avvio a questo confronto.

Quando finalmente ci si decide a prendere un’iniziativa in tal senso, si spera -certo irrazionalmente- di vedere quasi… magicamente risolti subito tutti i propri problemi.

Un avvocato che pratica abitualmente il diritto di famiglia conosce bene lo stato d’animo dei propri assistiti ed eviterà di protrarre inutilmente questa fase iniziale quand’essa non si riveli produttiva; tentare di porlo sotto pressione solo per dare sfogo alle proprie tensioni non avrà altro risultato che quello di farlo lavorare peggio.

Ai nostri assistiti del resto diciamo sempre di non sentirsi ossessionati (nei limiti del possibile) da questo tipo di questioni, perché avendone affidato la cura a un professionista esperto possono lasciarne a lui la cura e il peso, nella consapevolezza di aver comunque finalmente cominciato a risolvere il loro problema.

😉

[Stai pensando di separarti o di divorziare? Ti consigliamo senz’altro di contattarci (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it o la nostra pagina Facebook). ]

Un nuovo servizio per voi: appuntamenti in studio dalle ore 8:30!

Va bene, siamo noi i primi aorologio dirlo: andare dall’avvocato non è in cima alla lista delle attività piacevoli.
Purtroppo almeno in Italia è raro che si vada dal proprio legale prima che un problema sorga; più spesso si corre da lui nella speranza di poter porre rimedio a una situazione già complicata, sicché è difficile che lo si faccia col sorriso.
A ciò si aggiunga che molto spesso, forse troppo spesso, gli studi legali non sono organizzati in funzione del migliore attenzione al cliente che si presenta in studio; certo ogni avvocato dedica al suo assistito la massima diligenza professionale, ma dal punto di vista logistico frequentemente i clienti si ritrovano a dover affrontare lunghe attese in anticamera, finendo col perdere (considerato anche il tempo necessario per il tragitto) anche mezza giornata per parlare coi loro difensori.

Il nostro studio per la verità è sempre attento a pianificare gli appuntamenti studio in modo da minimizzare o addirittura annullare i tempi di attesa del cliente; praticamente sempre, salvo rarissime eccezioni, il nostro assistito entra nella nostra sede e viene immediatamente ricevuto dal suo legale di fiducia.
Resta pur sempre il problema degli orari. Gli studi legali tradizionalmente ricevono solo nel pomeriggio e per di più dopo una certa ora (qui a Roma ad esempio raramente si riceve prima delle 16:00).

Abbiamo deciso di assicurare  ai nostri assistiti la possibilità di essere ricevuti ogni giorno in studio a partire dalle ore 8:30 del mattino.

Da questo punto di vista, organizzare una fascia d’appuntamenti a inizio giornata può rappresentare per molti clienti una piacevole alternativa, permettendo loro di affrontare subito la discussione relativa all’argomento che in quel momento sta più a cuore e quindi, ottenute dal proprio avvocato le risposte di cui si aveva bisogno, di essere liberi di affrontare un’intera giornata con animo più sgombro.
Proprio per questo -compatibilmente con le necessità legate alla presenza in tribunale degli avvocati dello studio- abbiamo deciso di assicurare  ai nostri assistiti la possibilità di essere ricevuti ogni giorno in studio a partire addirittura dalle ore 8:30 del mattino.
Durante la fase iniziale di sperimentazione abbiamo ricevuto conferma dagli interessati della bontà di questa scelta e dunque abbiamo deciso di renderla “istituzionale”.

Allora cosa aspettate? Prenotate subito la vostra consulenza mattutina in studio chiamando il numero 0656320610 o inviando una mail a spinozziecalanna @ tiscali.it per poter affrontare con animo sgombro la vostra giornata! 🙂

PS: ovviamente restiamo a vostra disposizione per i vostri appuntamenti in studio anche in altri orari 😉

Unioni civili e convivenze: finalmente approvata la legge!

items_storia_m[1] Ebbene, finalmente -buoni ultimi- anche in Italia abbiamo una (sia pur zoppicante) legge sulle unioni civili… e sulle convivenze (di queste ultime, chissà perché, si parla assai poco).

La legge è effettivamente scritta abbastanza male: ma le novità ci sono, e vanno apprezzate e valorizzate.

Nei prossimi giorni approfondiremo i contenuti della nuova normativa, che sappiamo interessare moltissime persone.

Nel frattempo, vi rinviamo alle molte notizie già presenti sui siti web dei principali giornali italiani; ad esempio su quello del Corriere della Sera.

Chi volesse invece leggere direttamente il testo della legge approvata, può consultarlo QUI.

A scuola entrambi i genitori hanno pari diritti!

Interviemiur sede_trasteverene anche il Ministero dell’Istruzione per incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/ dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 e.e.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dalla scuola.

Lo fa con un’interessante Circolare, che vi alleghiamo per ogni vostra necessità di “dialogo” con la scuola di vostro figlio/a (non è detto che tutti gli Istituti… abbiano già fatto i compiti a casa 😉  ), in cui prevede che si debbano tenere informati entrambi i genitori e garantire loro il dialogo cogli insegnanti, addirittura anche per i genitori residenti in altra città.

Anche da questo si vede come la filosofia dell’affidamento condiviso e il rispetto di ciò che (con orribile termine) si chiama la”bigenitorialità” stiano diventando ormai patrimonio culturale diffuso.

Per fortuna.

Circolare MIUR partecipazione genitori separati

 

La separazione? Esiste (quasi) solo da noi.

 

Un interessante articolo sul sito dell’ANSA ribadisce quanto sia ‘anomalo’ rispetto al resto d’Europa il nostro iter processuale in materia di crisi del matrimonio.

E una efficace mappa mostra come In buona sostanza solo in Italia, Polonia, Malta e Irlanda del Nord la separazione rappresenti un passaggio obbligato per potersi poi divorziare.

Davvero non si capisce perché la coppia in crisi debba sobbarcarsi un doppio estenuante processo (con ingenti oneri non solo economici ma anche -e forse soprattutto- personali) per poter porre fine formalmente a una  vicenda umana e sentimentale conclusa invece ormai da tempo.

Non ci crederete, ma queste norme non piacciono nemmeno agli avvocati… non a quelli del nostro studio, almeno.

 

 

 

IL DIVORZIO FACILE ANCHE PER CHI HA FIGLI E’ ORA LEGGE DELLO STATO.

mediazOggi 6 novembre si è infine arrivati alla definitiva conversione in legge del D.L. sulla giustizia che prevede -tra le altre novità- anche la possibilità, definitivamente sancita, di separarsi o divorziare presso lo studio del proprio avvocato, senza necessità di andare in tribunale.

Si è ora prevista questa possibilità ANCHE PER LE COPPIE CON FIGLI.

Come sapete avevamo già attivato la procedura (in forza del decreto legge) per le coppie senza figli (il nostro video che spiegava tutto è qui).

Il nostro studio perciò è già operativo per permettere agli interessati di fare uso da subito di questa nuova procedura, che può far risparmiare fino a un anno di tempo rispetto alle normali procedure di tribunale.

 

SE DUNQUE AVETE DECISO DI:

  • separarvi consensualmente, o
  • divorziare consensualmente, o ancora
  • modificare di comune accordo le attuali condizioni in vigore di separazione o di divorzio

VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.

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DI seguito un estratto dal sito ufficiale della Camera dei Deputati:

E’ poi regolata una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all’accordo.

La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

 

 

 

NULLITA’ DEL MATRIMONIO, FINALMENTE UNO STOP ALLA SACRA ROTA

Avvocato, ho sentito dire che rivolgendosi alla sacra rota mia moglie non prenderà gli alimenti, possiamo farlo anche noi?”

La domanda (quasi sempre in questi termini espliciti) ci viene rivolta spesso, da mariti (o anche da mogli, nell’ultimo periodo) all’affannosa ricerca di sistemi più o meno tortuosi per evitarsi di corrispondere somme al non più amato coniuge.

Intanto, diciamo che è una filosofia che comprendiamo ma non condividiamo; qui come in altri settori non c’è da essere più o meno ‘furbi’, semplicemente c’è da far valere i propri diritti in un senso o nell’altro (e dunque non pagare se all’altro per legge non spetta; pagare solo il giusto, qualora si sia tenuti). Le norme in materia, se ben applicate, assicurano giustizia.

Tornando al nostro argomento: effettivamente –almeno fino a ieri- uno dei più praticati stratagemmi per evitare di dover corrispondere alimenti al coniuge in caso di separazione era quello di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio.

Non stiamo parlando dei pochissimi casi in cui a muovere gli interessati è un reale insopprimibile bisogno di porre nel nulla un sacramento per fondati motivi squisitamente religiosi; quello che interessa qui è il caso -purtroppo assai diffuso- del marito (o in qualche caso della moglie) che si rivolge alla Rota romana (questo il nome corretto) per far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per motivi d’interesse economico.

A i non addetti ai lavori questa distinzione tra nullità ecclesiastica e divorzio civile sfugge, perché nella sostanza si ha sempre la fine del vincolo matrimoniale a suo tempo contratto in chiesa.

Se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio.

Gli effetti dell’una e dell’altra pronuncia però sono ben diversi; o almeno lo sono stati fino a pochi giorni fa.

Una sentenza di nullità ecclesiastica (poi recepita nel nostro ordinamento con una sentenza di delibazione, in pratica poco più di un controllo formale) fa cadere il vincolo del matrimonio dall’origine; in pratica è come se un matrimonio non ci fosse mai stato. 

Dal punto di vista degli alimenti e del mantenimento questo ha conseguenze drammatiche per il coniuge svantaggiato che secondo la legge italiana avrebbe diritto a un assegno di mantenimento, perché se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio, salve poche eccezioni (limitate nel tempo e comunque nella casistica) di cui faremo a meno di accennare.

Nella pratica ci si trovava dunque a dover fronteggiare, nel corso di un procedimento civile italiano, la concreta minaccia che tutto venisse posto nel nulla a causa di una sentenza “straniera”, pronunciata da un tribunale assai diverso da quelli che conosciamo, per di più basata su criteri di giudizio spesso assai diversi e distanti da quelli della legge italiana.

Da oggi non è più così.

Le sezioni unite della corte di Cassazione, infatti, con una sentenza (16379/14) che sicuramente farà epoca e solleverà proteste degne di miglior causa, hanno finalmente sancito in modo chiaro e inequivocabile il principio per cui

Ora le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni.

le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni. Lo impedisce innanzitutto la nostra Costituzione.

Finalmente dunque la tutela dei diritti e delle rispettive ragioni dei coniugi torna ad essere oggetto di esame e decisione pressoché esclusivi del giudice civile italiano, secondo le leggi laiche del nostro ordinamento e con tutte le garanzie che le nostre norme assicurano in modo lodevole al coniuge svantaggiato separato o divorziato.

Attenti però; il vostro avvocato dovrà opporsi tempestivamente e nel modo tecnicamente corretto alla sentenza ecclesiastica, altrimenti il giudice non potrà di sua iniziativa rifiutarsi di accettare la sentenza ecclesiastica e anzi dovrà necessariamente applicarla.

Ancora un buon motivo per scegliersi un ottimo avvocato matrimonialista.

Stai pensando di separarti? 

Se hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

Ti aspettiamo per tutelarti al massimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine: “GVasiCancelleriaengr”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons