Pronti per il divorzio breve?

Non appena verrà pubblicata e dunque entrerà in vigore la nuova normativa sul divorzio breve (mancano pochi giorni, dopo l’approvazione definitiva del Parlamento) sul nostro sito troverete una pratica videoguida che vi spiegherà con chiarezza ogni cosa (come sempre con un taglio pratico, utile ai diretti interessati).

Intanto per cominciare a fare chiarezza vi proponiamo oggi la chiara sintesi operativa degli amici di Altalex.

La separazione? Esiste (quasi) solo da noi.

 

Un interessante articolo sul sito dell’ANSA ribadisce quanto sia ‘anomalo’ rispetto al resto d’Europa il nostro iter processuale in materia di crisi del matrimonio.

E una efficace mappa mostra come In buona sostanza solo in Italia, Polonia, Malta e Irlanda del Nord la separazione rappresenti un passaggio obbligato per potersi poi divorziare.

Davvero non si capisce perché la coppia in crisi debba sobbarcarsi un doppio estenuante processo (con ingenti oneri non solo economici ma anche -e forse soprattutto- personali) per poter porre fine formalmente a una  vicenda umana e sentimentale conclusa invece ormai da tempo.

Non ci crederete, ma queste norme non piacciono nemmeno agli avvocati… non a quelli del nostro studio, almeno.

 

 

 

SEPARAZIONE VELOCE E DIVORZIO VELOCE: CON NOI SUBITO!

items_storia_m[1]Grazie all’avvenuta pubblicazione in G.U., è’ finalmente entrato in vigore il decreto giustizia come modificato dalle Camere, che prevede tra l’altro le nuove procedure cd. di ‘divorzio veloce’ e ‘separazione veloce’.

DA OGGI DUNQUE POSSIAMO CONSENTIRE A TUTTI,

ANCHE ALLE COPPIE CON FIGLI , DI:

SEPARARSI / DIVORZIARE / MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

DIRETTAMENTE NEL NOSTRO STUDIO, SENZA DOVER ANDARE IN TRIBUNALE E SENZA PIU’ TUTTI QUEI MESI D’INUTILE ATTESA E SOFFERENZA ai quali costringeva la vecchia procedura giudiziaria.
SIAMO GIA’ OPERATIVI (e in effetti le richieste d’appuntamento in queste ore si moltiplicano).

Se avete questa esigenza dunque VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite questa pagina facebook, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia!
VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.
A questo link c’è la possibilità di scaricare la gazzetta ufficiale col testo definitivo (che risulta assai “tecnico” per i non addetti ai lavori) – il testo coordinato parte a pag.101.

IL DIVORZIO FACILE ANCHE PER CHI HA FIGLI E’ ORA LEGGE DELLO STATO.

mediazOggi 6 novembre si è infine arrivati alla definitiva conversione in legge del D.L. sulla giustizia che prevede -tra le altre novità- anche la possibilità, definitivamente sancita, di separarsi o divorziare presso lo studio del proprio avvocato, senza necessità di andare in tribunale.

Si è ora prevista questa possibilità ANCHE PER LE COPPIE CON FIGLI.

Come sapete avevamo già attivato la procedura (in forza del decreto legge) per le coppie senza figli (il nostro video che spiegava tutto è qui).

Il nostro studio perciò è già operativo per permettere agli interessati di fare uso da subito di questa nuova procedura, che può far risparmiare fino a un anno di tempo rispetto alle normali procedure di tribunale.

 

SE DUNQUE AVETE DECISO DI:

  • separarvi consensualmente, o
  • divorziare consensualmente, o ancora
  • modificare di comune accordo le attuali condizioni in vigore di separazione o di divorzio

VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI SUBITO (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it ), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.

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DI seguito un estratto dal sito ufficiale della Camera dei Deputati:

E’ poi regolata una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all’accordo.

La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

 

 

 

COME SEPARARSI O DIVORZIARE IN UN SOLO GIORNO SENZA GIUDICE !

Il momento della separazione è molto delicato per entrambi i coniugi. Tra le mille difficoltà che si affrontano c’è anche quella di un procedimento in tribunale molto lungo e complesso; anche quando si è deciso per una separazione consensuale -che ricordiamo essere la scelta da preferire- passano almeno 5 o 6 mesi dal raggiungimento dell’accordo nello studio dell’avvocato fino all’effettiva comparizione davanti al giudice in tribunale.

Da oggi questo non è più vero, perché c’è una nuova legge che permette di separarsi o divorziare direttamente nello studio dell’avvocato, senza più dover andare in Tribunale e senza lunghe attese.

Questo tipo di procedura -velocissima- è utilizzabile SEMPRE, purché ci sia l’accordo dei coniugi sulle condizioni (se l’accordo già non c’è vi aiutiamo noi a raggiungerlo).

NOI SIAMO IN GRADO DI FARVI SEPARARE O DIVORZIARE IN SOLE 24 ORE.

ANCHE SE CI SONO FIGLI (MINORENNI O MAGGIORENNI CHE SIANO).

Come opera il nostro studio?

In modo semplicissimo e… rapidissimo:

NEL GIRO QUINDI DI 24 ORE DAL RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO I CONIUGI POSSONO EFFETTIVAMENTE FIRMARE E CONCLUDERE LA LORO SEPARAZIONE O IL LORO DIVORZIO E COMINCIARE SUBITO IL LORO NUOVO PERCORSO DI VITA

  1.  contattiamo i coniugi che si sono rivolti a noi per una procedura di separazione o divorzio consensuale e li convochiamo in studio per raggiungere un accordo concreto;
  2. nel momento in cui siamo certi di aver definito insieme a loro un accordo equilibrato in base alle loro esigenze e necessità, questo accordo viene da noi immediatamente elaborato in forma scritta e può essere siglato sin dal giorno successivo alla chiusura della trattativa;
  3. nel giro quindi di ventiquattr’ore dal raggiungimento dell’accordo i coniugi possono effettivamente firmare il loro separazione / divorzio e cominciare il nuovo percorso di vita secondo le regole che hanno stabilito insieme grazie all’opera dei loro avvocati;
  4. l’accordo di separazione / divorzio è immediatamente operativo e valido per la legge italiana;
  5. entro dieci giorni, il vostro accordo viene poi trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile competente per la trascrizione nei Pubblici Registri.

Una vera rivoluzione.

Diventa dunque fondamentale  avere un avvocato competente in materia di famiglia, che indirizzi bene su quelle che sono le scelte più opportune per l’uno e per l’altro coniuge. Ed eviti ingiustizie piccole o grandi, che nell’immediato magari possono sfuggire a un esame superficiale ma invece si rivelano poi decisive per la corretta gestione dei rapporti fra coniugi da lì in avanti.

LO STESSO PROCEDIMENTO CONSENTE AI SEPARATI DI DIVORZIARE  O MODIFICARE LE CONDIZIONI DELLA VECCHIA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO PRESSO IL NOSTRO STUDIO IN SOLE 24 ORE.

Ricordiamo che un accordo (anche sbagliato o non equilibrato) stipulato dall’avvocato o dal giudice non si può modificare se non cambiano le situazioni economiche sottostanti, perché la legge ritiene che voi abbiate ritenuto congrua quella definizione di rapporti.

Se dunque avete già deciso di separarvi o divorziare, Vi consigliamo senz’altro di contattarci (tramite il sito, o chiamando lo 0656320610, o ancora tramite mail: info@spinozziecalanna.it o la nostra pagina Facebook), chiedendo espressamente di voler utilizzare questo nuovo procedimento d’immediata efficacia.

 

 

 

 

NULLITA’ DEL MATRIMONIO, FINALMENTE UNO STOP ALLA SACRA ROTA

Avvocato, ho sentito dire che rivolgendosi alla sacra rota mia moglie non prenderà gli alimenti, possiamo farlo anche noi?”

La domanda (quasi sempre in questi termini espliciti) ci viene rivolta spesso, da mariti (o anche da mogli, nell’ultimo periodo) all’affannosa ricerca di sistemi più o meno tortuosi per evitarsi di corrispondere somme al non più amato coniuge.

Intanto, diciamo che è una filosofia che comprendiamo ma non condividiamo; qui come in altri settori non c’è da essere più o meno ‘furbi’, semplicemente c’è da far valere i propri diritti in un senso o nell’altro (e dunque non pagare se all’altro per legge non spetta; pagare solo il giusto, qualora si sia tenuti). Le norme in materia, se ben applicate, assicurano giustizia.

Tornando al nostro argomento: effettivamente –almeno fino a ieri- uno dei più praticati stratagemmi per evitare di dover corrispondere alimenti al coniuge in caso di separazione era quello di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio.

Non stiamo parlando dei pochissimi casi in cui a muovere gli interessati è un reale insopprimibile bisogno di porre nel nulla un sacramento per fondati motivi squisitamente religiosi; quello che interessa qui è il caso -purtroppo assai diffuso- del marito (o in qualche caso della moglie) che si rivolge alla Rota romana (questo il nome corretto) per far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per motivi d’interesse economico.

A i non addetti ai lavori questa distinzione tra nullità ecclesiastica e divorzio civile sfugge, perché nella sostanza si ha sempre la fine del vincolo matrimoniale a suo tempo contratto in chiesa.

Se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio.

Gli effetti dell’una e dell’altra pronuncia però sono ben diversi; o almeno lo sono stati fino a pochi giorni fa.

Una sentenza di nullità ecclesiastica (poi recepita nel nostro ordinamento con una sentenza di delibazione, in pratica poco più di un controllo formale) fa cadere il vincolo del matrimonio dall’origine; in pratica è come se un matrimonio non ci fosse mai stato. 

Dal punto di vista degli alimenti e del mantenimento questo ha conseguenze drammatiche per il coniuge svantaggiato che secondo la legge italiana avrebbe diritto a un assegno di mantenimento, perché se nessun matrimonio vi è stato allora non spettano gli aiuti economici che dal matrimonio traggano origine; dunque niente assegno di separazione e nemmeno di divorzio, salve poche eccezioni (limitate nel tempo e comunque nella casistica) di cui faremo a meno di accennare.

Nella pratica ci si trovava dunque a dover fronteggiare, nel corso di un procedimento civile italiano, la concreta minaccia che tutto venisse posto nel nulla a causa di una sentenza “straniera”, pronunciata da un tribunale assai diverso da quelli che conosciamo, per di più basata su criteri di giudizio spesso assai diversi e distanti da quelli della legge italiana.

Da oggi non è più così.

Le sezioni unite della corte di Cassazione, infatti, con una sentenza (16379/14) che sicuramente farà epoca e solleverà proteste degne di miglior causa, hanno finalmente sancito in modo chiaro e inequivocabile il principio per cui

Ora le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni.

le pronunce di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non potranno più avere alcun effetto per la legge italiana nel caso di matrimoni in cui vi sia stata convivenza effettiva per almeno tre anni. Lo impedisce innanzitutto la nostra Costituzione.

Finalmente dunque la tutela dei diritti e delle rispettive ragioni dei coniugi torna ad essere oggetto di esame e decisione pressoché esclusivi del giudice civile italiano, secondo le leggi laiche del nostro ordinamento e con tutte le garanzie che le nostre norme assicurano in modo lodevole al coniuge svantaggiato separato o divorziato.

Attenti però; il vostro avvocato dovrà opporsi tempestivamente e nel modo tecnicamente corretto alla sentenza ecclesiastica, altrimenti il giudice non potrà di sua iniziativa rifiutarsi di accettare la sentenza ecclesiastica e anzi dovrà necessariamente applicarla.

Ancora un buon motivo per scegliersi un ottimo avvocato matrimonialista.

Stai pensando di separarti? 

Se hai maturato già l’idea (o anche solo se ti serve una consulenza riservata di orientamento), contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando lo 0656320610).

Ti aspettiamo per tutelarti al massimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine: “GVasiCancelleriaengr”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons

 

 

Pausa estiva…

 1016589_10200917217804637_668165371_n[1]Anche quest’anno, senza aver quasi avuto il tempo di rendercene conto, ci ritroviamo alle soglie della pausa estiva.
Come certo saprete i tribunali -grazie a una legge che ormai ha più di quarant’anni- riducono al minimo la loro attività (salvo insopprimibili urgenze)  nel periodo 1/8-15/9; ed è un bene per tutti, in primis… per gli assistiti.

Per noi quella da settembre 2012 a oggi è stata una stagione ricca di soddisfazioni ma anche assai impegnativa, piena di cambiamenti e di nuove sfide. Arriviamo dunque a fine luglio stanchi ma soddisfatti, e sicuri di poter fare ancora meglio alla ripresa delle consuete fatiche.

Vi ricordiamo che resta sempre attivo il canale delle prenotazioni degli appuntamenti via internet; chi è interessato a un appuntamento per una consulenza (ad esempio per una separazione) può senz’altro scriverci una mail di richiesta, lasciando i suoi recapiti.
Richiameremo gl’interessati a fine agosto, per fissare gli appuntamenti seguendo l’ordine di arrivo delle mail.

La nostra attività riprenderà appieno dal 2 settembre. Nel frattempo… buona estate!

10 RISPOSTE SU COME OTTENERE IL MANTENIMENTO DAL CONIUGE CHE NON PAGA

cofanetto vuoto con fede

In un recente commento a questo precedente articolo una nostra lettrice poneva diverse questioni in tema di assegno di mantenimento e di suo mancato pagamento; l’argomento in realtà interessa molti, sicché abbiamo deciso di dedicargli un articolo apposito sul sito, con un taglio assai pratico (per ‘non addetti ai lavori’) e –si spera- chiaro (domanda/risposta).
Siete invitati a commentare (e volendo a condividere liberamente l’articolo, citando ovviamente la fonte con un link).

Diteci anche se vi piacciono articoli scritti così (così sapremo se scriverne ancora di questo tipo).

1-  Mio marito / moglie non mi paga più il mantenimento. Può farlo?

No. Non senza un provvedimento del tribunale che modifichi le condizioni fino ad oggi presenti.

2-  E se non mi paga, pur essendovi tenuto e avendone la possibilità?

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.

3-  E se ufficialmente il coniuge risulta disoccupato?

Non conta (solo) quello che risulta ufficialmente, ma vale il reddito effettivo della persona, dichiarato o meno che sia.
E’ sempre possibile, in corso di causa, ricostruire tramite un bravo avvocato matrimonialista le prove dell’esistenza di redditi non dichiarati e richiedere accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (i cd. prestanome: di solito parenti, amici o… nuovi amori).

Accertamenti e ricerche sono possibili anche in momenti successivi alla causa; costano (in misura variabile) ma spesso ci danno elementi ottimi per aggredire beni ‘nascosti’.

Anche qui, un avvocato esperto aiuta.

4-  Posso denunciarlo/a se non paga il mantenimento?

In generale, si prevede il reato (art.570 cp -Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per cui:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)”

Perciò di sicuro si può denunciare chi non paga: però il risultato finale (massimo) sarà una condanna penale, non un pagamento effettivo di somme.

5-  Ho diritto agli arretrati?

Certamente sì. Si risponde dei debiti coi propri beni presenti e futuri, perciò chi non paga ora pagherà (e cogli interessi). Non si dimentichi poi il diritto all’aggiornamento ISTAT dell’assegno.

6-  Si prescrivono i crediti per alimenti / mantenimento?

Sì. Vanno richiesti entro cinque anni (ad es. nel maggio ’13 posso richiedere gli arretrati risalenti fino al maggio 2008). Con alcune precisazioni:

– la prescrizione va eccepita da chi doveva pagare (altrimenti non scatta automaticamente);
– se si è ricevuto il pagamento di un debito prescritto il denaro non va restituito;
– comunque basta una semplice richiesta scritta arrivata all’interessato/a entro i cinque anni (una raccomandata a/r o una PEC) per azzerare il periodo trascorso e far ripartire altri cinque anni.

Chiedete perciò sempre per iscritto!

7-  Posso fargli/le  vendere la casa, l’auto, la barca etc.?

Sì. Le procedure per farlo ci sono, costano e non sono brevi ma se il bene vale alla fine si recuperano anche le spese del procedimento.

8-  Posso ipotecare la sua casa / ufficio / terreno?

Sì. Posso far mettere un’ipoteca sugl’immobili di proprietà dell’inadempiente, e dura vent’anni.

9-  E se si tratta di beni cointestati con altra persona?

Non cambia, si possono sempre ipotecare e/o far vendere anche beni cointestati, con procedure apposite che un avvocato esperto ben conosce.

10-  Non ho i soldi per pagarmi un avvocato.

A questo risponde un nostro video ‘classico; però alla luce delle intervenute modifiche legislative vi sono ora dubbi sulla praticabilità del patto di quota lite (il resto del discorso conserva la sua validità).

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Stai pensando di separarti? Clicca qui.

Hai già deciso di separarti?
Contàttaci ora (dal sito, via mail o chiamando 0656320610).

 

 

 

 

 

[L’immagine è di  icronticprime (cc) ]

 

VECCHIE TARIFFE… DA COGLIERE AL VOLO!

sedeAncora Buon Anno a tutti e ben ritrovati nel 2013.
L’anno passato è stato duro per molti; e non ci sono -a sentire gli esperti- grandi prospettive di rilancio anche per i prossimi mesi.
D’altra parte chi ha problemi legali non può aspettare che le cose migliorino; l’esigenza di tutelarsi è prioritaria.
Per questo abbiamo deciso -sicuri che apprezzerete- di prorogare ancora FINO ALLA FINE DI QUESTO MESE LE NOSTRE TARIFFE 2011-2012 per tutti coloro che prenoteranno una consulenza o ci affideranno un incarico professionale ENTRO IL 31/1/2013.
A chi avesse bisogno di un parere o di un’assistenza legale dunque consigliamo di non aspettare: ci contatti ora (dal sito – http://www.spinozziecalanna.it/home/per-contattarci – via mail – mailto:info@spinozziecalanna.it – o chiamando 0656320610) per riservare una consulenza professionale, dedicata: in un incontro riservato presso il nostro studio potrà raccontarci la sua vicenda e ricevere un’approfondita analisi del suo caso.
Chiarirà con noi in modo completo i suoi dubbi e avrà anche sicure indicazioni pratiche sulle cose da fare (e non fare!) per tutelare al massimo i suoi diritti.

Separazione giudiziale o consensuale? La storia della piccola Stefania




Succede spesso, nella nostra pratica quotidiana di divorzisti, di ritrovarci a caldeggiare la soluzione della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale; e non sempre è facile convincere il nostro cliente (uomo o donna che sia) che questa sia senza ombra di dubbio la soluzione da preferire.

Torna utile, in questi casi, illustrare ai nostri clienti qualche esempio concreto che chiarisca meglio i nostri timori.

Nel caso interessasse anche i (non pochi) visitatori del nostro sito, racconterò anche a loro il caso della piccola Stefania (il suo vero nome, l’avrete intuito, non è certo questo).

Tranquilli, non è una storia tragica: ma non mi sembra abbia un lieto fine.

Si era rivolta a noi la sua mamma, giunta alla determinazione di volersi separare; le spiegammo il da farsi e, ottenuto il suo consenso, scrivemmo al marito perché aderisse a tale volontà e discutesse (assistito da un suo legale di fiducia) le condizioni concrete di un accordo che portasse alla separazione consensuale.

Nel caso non lo sappiate, con la separazione consensuale tutto si risolve in un’unica udienza in Tribunale, nell’arco (in media) di tre/quattro mesi dalla presentazione del ricorso.

E quasi sempre, se l’avvocato ha fatto un buon lavoro, a essere accolte dal Tribunale sono proprio le condizioni proposte dai coniugi, quelle che meglio rispondono alle esigenze e ai bisogni concreti di quella famiglia.

Come a volte accade, il marito (ma il discorso si verifica anche a parti invertite, sia chiaro) non volle aderire a tale invito, e costrinse così la moglie a dover procedere con la separazione giudiziale; che è un vero e proprio processo, destinato a durare qualche anno e a costare assai di più di una consensuale, non solo in termini di spese legali ma anche -e soprattutto- sul piano personale, emotivo.

La piccola Stefania si ritrovò dunque, come purtroppo spesso accade, al centro della contesa processuale tra i genitori; per ben quattro anni noi avvocati discutemmo e disputammo (in aula e fuori) su quale fosse il genitore più adatto a gestire la piccola, su chi dovesse restare nella casa coniugale e chi dovesse uscirne etc.; fu addirittura richiesta una perizia psicologica sulla piccola, che a dire del padre manifestava un disagio profondo (poi rivelatosi inesistente); il che non vuol dire che non soffrisse parecchio, per tutto quel periodo, in ragione dell’accesa conflittualità tra i suoi genitori.

Giunse infine il momento della decisione; noi avvocati depositammo i nostri vibranti atti conclusionali e il Tribunale trattenne la causa per pronunciare la sentenza.

Per lunghi mesi attendemmo la pubblicazione del provvedimento; l’attendeva soprattutto la mamma da noi assistita, con cui viveva (fino a nuovo ordine) la piccola Stefania.
Personalmente nutrivo (ma non lo dissi alla signora) concrete speranze di ottenere una decisione favorevole.

Stefania nel frattempo compiva dieci anni.

Di lì a poco la sentenza uscì; e avemmo un’amara sorpresa.

“Ha vinto il padre”, avrete pensato voi.

E avreste sbagliato, perché il padre fu ugualmente sorpreso dal contenuto della sentenza.

“Allora l’hanno affidata ai servizi sociali!” penserete a questo punto; a volte si sente di queste decisioni che…

Nemmeno questo.

Semplicemente, gli sbigottiti avvocati (e i coniugi ancor più sbigottiti) lessero nella sentenza che, vista la raggiunta maggiore età di Stefania, non c’era più necessità di stabilire a chi spettasse di avere in affidamento la figlia, ormai grande.

Stefania, maggiorenne per sentenza.

Quattro anni di causa, di ansie, liti e spese per ottenere (non una sentenza in/giusta ma) una sentenza del tutto inservibile.

Un clamoroso errore; con tutta evidenza, si trattava di un altro caso esaminato sempre da quei giudici e il cui testo s’era sovrapposto a quello della nostra sentenza.

Unico rimedio: l’appello.

Ovvero un altro grado completo di giudizio, destinato a durare (almeno) altri cinque anni.
E a raddoppiare le spese, le ansie e i litigi del primo grado.

Questa, in breve, la storia. I riferimenti sono volutamente vaghi, perché si tratta di un caso vero.

E continuo a raccontarla perché mi sembra -voi che ne dite?- un buon argomento a favore della separazione consensuale.